La Camera dei Deputati il 2 aprile nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Modifiche al codice penale, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455-A)”, ha approvato l’emendamento sul revenge porn o porno vendetta.
L’Italia ancora non aveva una legge in tal senso mentre è riconosciuto come reato in Germania, Israele e Regno Unito e in trentaquattro Stati degli Usa. Il fenomeno nel nostro paese ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni dove episodi di vendetta pornografica hanno assunto contorni drammatici, come il suicidio delle vittime esasperate a seguito della diffusione di video o scatti privati.
Il testo approvato prevede all’art. 612-bis la seguente disposizione:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona o se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Cos’è il revenge porn
Il revenge porn può essere identificato nella pubblicazione, o minaccia di pubblicazione (anche a scopo di estorsione), di fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o ritratte in pose sessualmente esplicite, senza che ne sia stato dato il consenso dal diretto interessato, ovvero la persona o una delle persone coinvolte. La cronaca ha dimostrato che a perpetrare il ricatto sessuale siano soprattutto persone legate alla vittima da un rapporto sentimentale (coniugi, compagni/e, fidanzati/e) che agiscono in seguito alla fine di una relazione per “punire”, umiliare o provare a controllare gli ex facendo uso di immagini o video in loro possesso. Può trattarsi di selfie scattati dalla stessa vittima e inviati all’ex partner, oppure di video e fotografie scattate in intimità con l’idea che dovessero rimanere nella sfera privata oppure, di scatti e riprese avvenuti di nascosto, senza che una delle parti ne fosse consapevole. La condivisione di tali immagini può avvenire in rete, o attraverso e-mail e cellulari che conduce umiliazione, lesione della propria immagine e della propria dignità, condizionamenti nei rapporti sociali e nella ricerca di un impiego.
[…] i reati di violenza domestica e di genere, dallo stalking allo stupro, dai matrimoni forzati al revenge porn, prevede procedimenti penali più veloci al fine di prevenire e combattere la violenza di genere. […]
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