LE 21 DONNE ALLA COSTITUENTE: CRONOLOGIA DELLE LEGGI DAL 1902 AD OGGI
Legge 242/1902 (legge Carcano): Primo intervento a tutela del lavoro «delle donne e dei fanciulli». Si introduce un congedo di maternità di un mese prima del parto, limita a dodici ore giornaliere l’orario massimo di lavoro per la manodopera femminile, vieta alle donne i lavori sotterranei «per ragioni morali e sociali», proibisce l’impiego delle minorenni nel lavoro notturno e per mansioni pericolose e insalubri, determinate con decreto reale.
Regio Decreto 1905: le donne sono ammesse all’insegnamento nelle scuole medie.
Legge 816/1907: Divieto al lavoro notturno delle donne. In conformità alla Convenzione internazionale sul lavoro notturno di Berna del 1906, questo viene del tutto vietato per le donne di qualsiasi età.
Legge 520/10: Istituzione della Cassa di Maternità. Istituita la Cassa di Maternità che consente di dare un sussidio fisso, non proporzionato al salario, per il congedo obbligatorio.
Legge 1176/1919. Cancella l’autorizzazione maritale e ammette le donne ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle che «implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche o che attengono alla difesa militare dello Stato».
Regio Decreto 1054/1923 (Riforma Gentile). Ordinamento dell’istruzione media e dei convitti nazionali. Il decreto proibisce alle donne la direzione delle scuole medie e secondarie.
Regio Decreto 2480/1926. Regolamento per i concorsi a cattedra nei Regi Istituti Medi d’istruzione e per le abilitazioni all’esercizio professionale dell’insegnamento medio. Proibisce alle donne l’insegnamento della filosofia, della storia e dell’economia nelle scuole secondarie e nel 1927 furono dimezzati per decreto i salari femminili.
Legge 22/1934. La pubblica amministrazione può discriminare le donne nelle assunzioni, escludendole da una serie di pubblici uffici.
Legge 653/34. (Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli). Pone dei limiti per l’ammissione dei fanciulli e delle donne a lavori insalubri, sotterranei, notturni. Proibiti alle donne alcuni lavori giudicati “moralmente” pericolosi. Per le donne che hanno compiuto 15 anni, l’orario di lavoro non può superare le 11 ore al giorno.
Regio Decreto 15/10/1938. Vieta ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere più del 10% di donne. Esclusi solo i lavori considerati particolarmente “adatti” alle donne.
Regio Decreto Legge 11186/44. Sopprime il divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione secondaria.
LA COSTITUZIONE E LE DONNE
1945, Decreto Legislativo n.23. Estensione alle donne del diritto di voto, ma non potevano essere elette. Il 10 marzo 1946 con il decreto n 74 si approva l’elegibilità delle donne. Il 2 giugno 1946 si vota per la Repubblica, per la prima volta le donne sono ammesse al voto, sono 21 su 556 le elette nell’Assemblea Costituente, pari al 4%.
1948-Costituzione Repubblicana, Artt. 3 e 37. La Costituzione repubblicana del 1948 definisce in via definitiva il principio della parità tra uomo e donna attraverso il principio di eguaglianza, formale e sostanziale di cui all’art.3, con disposizioni specificatamente riferite alla famiglia, al lavoro ed alle attività pubbliche. Le disposizioni costituzionali innovano l’ordinamento previgente che escludeva le donne da qualsiasi attività di rilievo pubblico. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”. “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione…“
1948-I cittadini e le cittadine italiane votarono il primo Parlamento repubblicano nel quale vennero elette 45 donne alla Camera (7,1%) e 4 in Senato (1,2%).
2001–Riforma del titolo V della Costituzione. Si prevede che “al fine di conseguire l’equilibrio di rappresentanza fra i sessi”, le leggi regionali promuovono: “condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali“.
2003-Riforma della Costituzione Art.51. “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini“.
2004–Nella nuova legge per le elezioni europee si prevede che nelle liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi; la legge resta in vigore solo per due tornate elettorali.
DONNE CHE ASSUMONO INCARICHI POLITICI DAL 1979
Per la prima volta una donna è nominata ministro : Tina Anselmi, ministra del lavoro.
1979-Una donna eletta alla terza carica dello Stato: Nilde Iotti diventa presidente della Camera dei deputati fino al 1992.
Legge 81/1993: sancisce l’obbligo per gli enti comunali e provinciali di stabilire norme per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organismi collegiali, nonché negli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.
1993-Nella nuova legge elettorale, la Camera dei Deputati stabilisce l’alternanza tra uomo e donna nelle liste per la quota proporzionale; la legge decade perché ritenuta incostituzionale dalla Corte.
1995-Susanna Agnelli diventa ministra degli esteri, contemporaneamente Fernanda Contri diventa la prima donna giudice della Corte Costituzionale ed Emma Marcegaglia viene eletta presidente dei Giovani di Confindustria.
Legge 157/1999: (partecipazione attiva delle donne in politica). La legge dispone che “ogni partito o movimento politico destina una quota pari ad almeno 5% dei rimborsi ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica.”
LEGGI IN FAVORE DEL LAVORO
Legge 26 agosto 1950, n. 860 e legge 986 del 1950. (Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri). Prima legge di tutela della lavoratrice madre. Nello stesso anno la legge n.986 sancisce, il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo, pari ad otto settimane dopo il parto, di astensione obbligatoria dal lavoro.
Legge 741 del 1956: sulla parità di remunerazione tra uomini e donne.
Legge 339/1958: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.
1960-Parità Salariale. Accordo interconfederale che sancisce la parità salariale fra uomini e donne.
Legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio). Si introduce il principio del divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private, con esclusione di quelle addette ai servizi familiari e domestici.
Legge 9 febbraio 1963, n. 66 (Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni). La donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera. L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.
Legge 5 marzo 1963, n. 389 (La mutualità delle casalinghe). La legge prevede un’assicurazione facoltativa per le casalinghe ed eroga una pensione di vecchiaia o di invalidità alle casalinghe che non risultino pensionate o iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza.
Min. 5/4/1965. Le prime otto donne entrano in Magistratura.
Legge 3 luglio 1965, n. 929. Legge di esecuzione della direttiva n. 100 del Bureau International du Travail (BIT), sancisce l’uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile.
Legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Vieta esplicitamente negli articoli 15 e 16 ogni atto o patto discriminatorio, sia esso individuale o collettivo.
Legge 6 dicembre 1971, n.1044. (Piano quinquennale per l’istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato). Lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai Comuni. La legge punta a realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione di almeno 3.800 asili-nido comunali.
Legge 30 dicembre 1971, n.1204 (Tutela delle lavoratrici madri). Viene introdotto il concetto di maternità come valore “sociale” di cui la società tutta deve farsi carico. La legge predispone una serie di rimedi assistenziali, economici e normativi che consentano alla donna di continuare a svolgere il proprio lavoro senza compromettere la cura dei figli e le connesse attività familiari.
Legge 877/1973: Nuove norme di tutela del lavoro a domicilio.
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro). Si introduce il concetto di parità e non solo di tutela delle lavoratrici. Viene sancita l’estensione del diritto di assentarsi dal lavoro anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre. Si unificano le liste di collocamento fino a quel momento divise per sesso.
Legge 285/77 (Occupazione Giovanile). L’inserimento al lavoro di giovani disoccupati tramite graduatorie pubbliche permette l’ingresso di molte donne in luoghi e in attività da cui erano escluse a causa della discriminazione di sesso.
Legge 121/1981. Ammette le donne nella nuova polizia di Stato.
Legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome). Vengono riconosciuti alle donne lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti, i diritti delle lavoratrici dipendenti.
Delibera 6/10/89 del Consiglio della magistratura militare. Consente alle donne l’accesso alla magistratura militare.
Legge 25/89 (Norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici). L’art. 2 eleva a 40 anni l’età per partecipare a concorsi pubblici e consentire alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile di inserirsi nel mondo del lavoro.
Legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste). I diritti delle lavoratrici dipendenti vengono estesi anche alle libere professioniste.
Legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro). Lo Stato Italiano recepisce i principi del Trattato di Amsterdam. Introduce il concetto di pari opportunità, di azione positiva per rimuove gli ostacoli e il concetto di discriminazione indiretta. Viene rafforzato il ruolo della figura della consigliera di parità, già prevista nella legge 863 del 1984.
Art.1– “Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare, l’uguaglianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità“. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
- eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l`accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- promuovere l`inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire mediante una diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione di tali responsabilità tra i due sessi.
Legge 25 febbraio 1992, n. 215. Azioni Positive per l’imprenditoria femminile
D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Legge 236/1995. L’art. 6 vincola, nei licenziamenti collettivi, a non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell’impresa e nelle medesime mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità.
Legge 52/1996 (Legge Comunitaria). L’art. 18 recepisce, previa consultazione della commissione nazionale di parità e del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero del Lavoro, la normativa europea in tema di parità di trattamento fra uomini e donne.
D.lgs. 645/1996. Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
D.M. 19/02/1997. Istituzione presso gli uffici del Ministero per le pari opportunità della Commissione per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e dell’osservatorio per l’imprenditorialità femminile.
Dir. P.C.M. 27/03/1997. Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
D.M. 13/10/1997 del Ministro dell’Agricoltura. Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.
Legge 449/1997-ha esteso a decorrere dal 1 Gennaio 1998 la tutela della maternità e dell’assegno per nucleo famigliare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art.2 comma 26 della legge 335/1995.
Legge 448/1998 (Istituzione assegno di maternità per tutte le donne). Sostegno economico e indennità di maternità per le donne che non possono percepire un’indennità legata a lavoro dipendente, autonomo, di libera professione, precarie, disoccupate.
Legge 25/1999 (Legge comunitaria). L’art. 17 ha abrogato il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili escludendo però dalla prestazione di lavoro notturno, le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore, ovvero da parte dei lavoratori con disabili a carico.
Legge 29 ottobre 1999, n. 380. Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile. E’ permesso alle donne l’accesso alla carriera militare, mediante la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza.
D.Lgs. 31 gennaio 2000 n. 24. Disposizione in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L.20 ottobre 1999, n.380.
Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città.
D.lgs 23 maggio 2000 n. 196. Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive.
Dlgs n.151 del 2001. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53 del 2000. Il codice delle pari opportunità e il testo unico a sostegno della maternità e paternità, racchiudono oggi tutta la normativa italiana che riguarda il rapporto donne e lavoro e i congedi parentali.
Dlgs 11 Aprile 2006, n. 198. “Codice Delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 Novembre 2005, n.246”
Direttiva del 23 maggio 2007 (Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche). Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure esistenti a tutela delle donne, come quelle relative alla maternità, ma anche le norme sul congedo parentale e sulla composizione delle commissioni di concorso.
Legge 188 del 2007 (Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera). Obiettivo delle nuove disposizioni, era quello di eliminare le dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell’assunzione. Successivamente con il Decreto LEGGE 25 giugno 2008 n. 112, all’articolo 39, comma 10, lettera l, il Governo Berlusconi, ha abrogato la LEGGE 188/2007, eliminando di fatto la procedura telematica che permetteva di contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”.
FAMIGLIA E TUTELA DELLE DONNE
Legge 75/1958 (legge Merlin). Abolisce le case chiuse e la regolamentazione della prostituzione.
Legge 1 dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio conosciuta come legge “sul divorzio”, introduce non solo la possibilità di separarsi e successivamente divorziare, ma importanti norme sulla tutela dei minori e sulla tutela del coniuge più debole.
Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia). Attua il principio costituzionale dell’eguaglianza dei coniugi. Viene abolito il concetto di “capofamiglia” unico capo indiscutibile nella famiglia, e si riconoscono i diritti, anche economici per entrambi i coniugi.
Legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari). Vengono istituiti con una programmazione regionale i Consultori familiari avente carattere socio-sanitario per la tutela della salute riproduttiva delle donne.
Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Le norme contenute nel testo disciplinano l’interruzione volontaria della gravidanza, ponendo fine alle pratiche illegali, e normando in maniera precisa il ricorso all’aborto.
Legge 5 agosto 1981, n. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e del matrimonio riparatore.
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale). Riformando il codice “Rocco” si riconosce sostanzialmente che la violenza sessuale non è reato contro la morale, ma contro la persona, con le modifiche importanti che ciò comporta dal punto di vista giudiziario. Vengono inasprite le pene, in special modo contro la violenza ai minori e la violenza di gruppo.
Legge 5 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari). Qualora il coniuge o il convivente abbia tenuto “condotta pregiudizievole”, per tutelare l’incolumità della persona offesa, il giudice può adottare come misura cautelare, l’allontanamento dell’imputato dalla casa familiare o anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. Il giudice può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati di sussistenza.
Legge 40/2004 (Procreazione assistita). Fissa in modo molto più restrittivo che in altri paesi europei i termini per potere accedere al protocollo pubblico per la fecondazione assistita. Nel 2005 il referendum abrogativo della legge 40/2004 sulla procreazione assistita non passa per mancanza del quorum.
Legge 7/2006. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
Legge 23 del 2009. Si introduce il reato di atti persecutori e molestie insistenti detto anche stalking.
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