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È legge il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne
Il 17 luglio il ddl n. 1200 “Codice Rosso” a tutela delle donne vittime di violenza è diventato Legge. Con 197 voti favorevoli e nessun contrario, il testo di 21 articoli che individua i reati di violenza domestica e di genere, dallo stalking allo stupro, dai matrimoni forzati al revenge porn, prevede procedimenti penali più veloci al fine di prevenire e combattere la violenza di genere. Il punto di forza della legge non riguarda solo l’inasprimento della pena detentiva ma agisce sulla tempestività dell’intervento delle forze della pubblica sicurezza per scongiurare i fenomeni di femminicidio che sono diventati una piaga nazionale.
La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha dichiarato “ora è necessario operare sul piano della riduzione dei tempi dei processi penali ed il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato “ora lo Stato dice ad alta voce che le donne in Italia non si toccano”, rammentando che in Italia ogni 72 ore muore una donna per femminicidio, una vera e propria emergenza sociale. Con la conversione in Legge del testo del decreto vi sarà l’obbligo di ascoltare la donna entro 3 giorni dalla denuncia, inasprendo le pene per i reati di violenza sessuale, eliminando le attenuanti per il femminicidio ed introducendo nuovi reati come il “revenge porn” e la deformazione permanente del volto per proteggere le donne e i loro figli.
Il premier Giuseppe Conte ha definito la Legge uno strumento pensato per aiutare le numerose donne che quotidianamente sono minacciate, stolkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti.
DDL N. 1200/2019 > SCARICA IL TESTO PDF
Cristina Montagni
Codice Rosso, il pacchetto violenza sulle donne passa al Senato
Il 3 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il pacchetto di misure che inaspriscono le pene in materia di violenza sulle donne. Si promette un iter veloce nelle indagini riguardanti i reati di violenza domestica e di genere e prevede che la vittima dovrà essere ascoltata entro poche ore dalla violenza per applicare la misura cautelare nei confronti dell’indagato per evitare che le violenze sfocino in omicidi. Il decreto battezzato “Codice Rosso” voluto dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede e dal ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, passerà al Senato ad eccezione della norma sulla castrazione chimica che sarà presentato successivamente. Codice Rosso contempla quindi una serie di misure tra cui il revenge porn di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (Revenge Porn) e di estendere l’uso del braccialetto elettronico a tutte le misure a tutela delle vittime di violenza (es. ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alla vittima).
Analizziamo in dettaglio il pacchetto Codice Rosso
Processi veloci – si introduce una corsia preferenziale per le denunce e le indagini per i reati sessuali. Si prevede che la comunicazione del reato viene data immediatamente anche in forma orale a cui segue quella scritta con le indicazioni e la documentazione prevista. Il pubblico ministero avrà tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per raccogliere le informazioni, ad eccezione solo se la vittima è un minore. Altra novità è l’allungamento dei tempi per sporgere la denuncia: la vittima avrà 12 mesi e non più 6 per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale.
Stalking – la reclusione passa da un minimo di 1 anno fino a 6 anni e 6 mesi
Revenge porn e sexting – l’emendamento approvato introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter. Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena è applicata a chi ha ricevuto, acquisito immagini o video e li pubblica o li diffonde senza il consenso della persona interessata al fine di recare un danno di immagine. La pena aumenta se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa anche attraverso strumenti informatici o telematici. La pena aumenta da un terzo alla metà se i reati sono commessi a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. (leggi il mio articolo)
Violenza sessuale e abusi nei confronti di minori – La violenza assume un peso rilevante in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso denaro o qualsiasi altra cosa utile.
La pena sarà aumentata di 1/3 nelle ipotesi più gravi, cioè:
se commesso a genitori, nonni o parenti stretti a prescindere dall’età della vittima;
se commesso nei confronti di chi non ha compiuto ancora 18 anni;
se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni;
se la vittima non ha compiuto ancora 10 anni la pena si raddoppia;
se la violenza sessuale è di gruppo, le pene vanno da 8 a 14, anziché da 6 a 12.
Comunicazione tra gli uffici dei tribunali in caso di procedimenti su minori
Nel processo il minore verrà sempre considerato persona vulnerabile e quindi da tutelare di più se deve essere testimone in un processo sempre fino a che non compie 18 anni.
Maltrattamenti in famiglia o conviventi – il carcere passa da 3 a 7 anni, anziché da 2 a 6 anni. Se i maltrattamenti avvengono di fronte ad un minore o di una donna incinta o di un diversamente abile, la pena arriva fino a 10 anni e mezzo di carcere. Per il reato di maltrattamenti e lo stalking sarà possibile applicare misure di controllo e prevenzione come la “sorveglianza speciale” di pubblica sicurezza.
Sfregio del viso – La deformazione del volto con l’acido o un qualsiasi altro sfregio permanente di una donna sarà considerato reato e verrà punito col carcere da 8 a 14 anni. Inoltre, se la vittima della deformazione viene uccisa, si applicherà la pena dell’ergastolo.
Estensione della pena fino all’applicazione dell’ergastolo
In caso di omicidio, si applicherà l’ergastolo sia se il colpevole conviveva con la vittima, sia se aveva una relazione stabile senza convivere sotto lo stesso tetto. Inoltre, l’omicidio in questi casi sarà considerato aggravato anche se il rapporto con la vittima era già terminato. In questo caso si applicherà il carcere da 24 a 30 anni.
Matrimonio forzato e orfani di femminicidio – con l’emendamento approvato dalla Camera il 12 marzo scorso (costrizione matrimoniale e matrimonio precoce) si punisce chi induce un altro a sposarsi usando violenza, minacce o approfittando di una infermità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena va da 2-6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto. Si può quindi arrivare fino a 10 anni e mezzo di carcere.
Formazione Forze dell’ordine – per contrastare tutte queste fattispecie verranno istituiti corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia per la prevenzione che sul perseguimento dei reati.
Cristina Montagni
Violenza sulle donne. La Camera dei Deputati approva all’unanimità il reato di Revenge Porn
La Camera dei Deputati il 2 aprile nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Modifiche al codice penale, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455-A)”, ha approvato l’emendamento sul revenge porn o porno vendetta.
L’Italia ancora non aveva una legge in tal senso mentre è riconosciuto come reato in Germania, Israele e Regno Unito e in trentaquattro Stati degli Usa. Il fenomeno nel nostro paese ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni dove episodi di vendetta pornografica hanno assunto contorni drammatici, come il suicidio delle vittime esasperate a seguito della diffusione di video o scatti privati.
Il testo approvato prevede all’art. 612-bis la seguente disposizione:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona o se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Cos’è il revenge porn
Il revenge porn può essere identificato nella pubblicazione, o minaccia di pubblicazione (anche a scopo di estorsione), di fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o ritratte in pose sessualmente esplicite, senza che ne sia stato dato il consenso dal diretto interessato, ovvero la persona o una delle persone coinvolte. La cronaca ha dimostrato che a perpetrare il ricatto sessuale siano soprattutto persone legate alla vittima da un rapporto sentimentale (coniugi, compagni/e, fidanzati/e) che agiscono in seguito alla fine di una relazione per “punire”, umiliare o provare a controllare gli ex facendo uso di immagini o video in loro possesso. Può trattarsi di selfie scattati dalla stessa vittima e inviati all’ex partner, oppure di video e fotografie scattate in intimità con l’idea che dovessero rimanere nella sfera privata oppure, di scatti e riprese avvenuti di nascosto, senza che una delle parti ne fosse consapevole. La condivisione di tali immagini può avvenire in rete, o attraverso e-mail e cellulari che conduce umiliazione, lesione della propria immagine e della propria dignità, condizionamenti nei rapporti sociali e nella ricerca di un impiego.