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Contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica: contenuti del nuovo DDL approvato dal Consiglio dei ministri

Il 7 giugno 2023 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica che verrà ora presentato in Parlamento per l’iter di conversione.

Il provvedimento era in cantiere da tempo insieme al Ministro della Giustizia Nordio e il Ministro degli Interni Piantedosi dove nonostante l’Italia abbia una buona legislazione contro la violenza sulle donne (Codice Rosso) è stato opportuno intervenire su alcune criticità soprattutto nell’applicazione delle norme contro la violenza a partire da due elementi fondamentali. Rafforzare le misure di prevenzione delle vittime e velocizzare i tempi di intervento per quanto riguarda le misure cautelari, soprattutto perché l’Italia ha avuto alcune condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio sul tema.

Partendo dal Codice Rosso di seguito le misure illustrate in conferenza stampa a fine lavori:

  • velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
  • rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
  • rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
  • migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il disegno di legge recepisce inoltre:

  • le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
  • le osservazioni contenute nella relazione finale della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché ogni forma di violenza di genere”;
  • gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia.

Principali misure introdotte

1. Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore

L’“ammonimento” da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Con il decreto legislativo del 7 giugno 2023 si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. Si includono ora i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento. Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

2. Potenziamento delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. Si prevede, infine, che in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare

Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.

4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica

Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.

6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.

7. Arresto in flagranza differita

Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le quarantotto ore dal fatto.

8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico

Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione

Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

10. Sospensione condizionale della pena

Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.

11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime

Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.

Redazione Women For Women Italy

Cultura e parità: Valeria Fedeli in Senato per combattere stereotipi e pregiudizi

A novembre a Roma presso il Senato della Repubblica si è svolta la conferenza stampa “Ricerca e formazione sugli stereotipi di genere in Italia: prevenire le discriminazioni, educare alla cultura paritaria” nell’ambito della presentazione del volume “Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere”.

La ricerca curata dalla prof.ssa Flaminia Saccà e finanziata dal dipartimento Pari opportunità in attuazione della Convenzione di Istanbul, è stata realizzata dall’università degli Studi della Tuscia in partnership con l’associazione Differenza Donna. All’incontro hanno partecipato oltre alla promotrice dell’evento la senatrice Valeria Fedeli e la prof.ssa Flaminia Saccà, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, prof. Miguel Gotor e la rettrice dell’università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni.

Il volume nasce da un’attenta analisi dei dati per restituire un quadro dettagliato sugli stereotipi e sui pregiudizi da cui si origina la violenza di genere. L’indagine focalizza il tema della violenza sulle donne in due ambiti differenti: il linguaggio adottato dai giudici nelle sentenze e il linguaggio utilizzato nella stampa mostrando così come il discorso pubblico sia caratterizzato da una presenza strutturale di pregiudizi e stereotipi radicati sia nelle aule dei tribunali che nelle testate giornalistiche.

Flash incidenza delle risposte sulla violenza contro le donne

I reati presi in esame nella ricerca riguardano: violenza domestica, violenza sessuale, omicidio/femminicidio, tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani e stalking. Da un quadro generale emerge che i maltrattamenti familiari rappresentano la metà dei reati di violenza contro le donne ma il pericolo si trova soprattutto all’interno della sfera domestico-familiare. Nel triennio 2017-2019 l’incidenza della violenza sulle donne per quanto attiene ai maltrattamenti familiari è passata dal 47% al 51% con un trend in crescita nel 2020 per effetto del lockdown dovuto dalla pandemia (fig.1-2-3).

Secondo la stampa il reato più diffuso è lo stalking con il 53,4%, segue l’omicidio/femminicidio con il 44,5%, mentre la violenza domestica registra una quota del 14%. Infine, i casi di stupro sarebbero meno del 10% tuttavia le denunce reali si attesterebbero a circa il doppio, 17.1% dei casi (fig.5). L’inchiesta della prof.ssa Saccà mostra come i giornali tendono a scegliere perlopiù fatti o eventi che fanno notizia, esempio lo stalking – reato meno grave fra quelli elencati – giacché suscita maggiore scalpore rispetto alla violenza consumata all’interno delle mura domestiche, ma rappresenta la reale persecuzione della condizione femminile. In sintesi, i media tendono a considerare il maltrattamento in famiglia quasi la norma, con il risultato che la violenza femminile è una narrazione senza colpevoli non mettendo a fuoco i fatti in cui la violenza “capita” e non è agita. Contro le donne – come si legge nello studio – viene posto un potente processo di omissione della realtà che da un lato favorisce i colpevoli dall’altra suscita sospetti sulle vittime esponendole ad una vittimizzazione secondaria e terziaria.

Rappresentazione giornalistica dell’uomo violento

La stampa tendenzialmente descrive l’uomo – autore del reato – un soggetto deviante, una persona violenta, aggressiva e pericolosa oppure un tossicodipendente o un pazzo. A questo identikit si aggiunge un immagine “semplice” e “mite” la cui violenza si scatena quando è in atto un evento che genera la perdita del controllo e, per la stampa, la violenza maschile viene indicata attraverso un frame di gelosia. Negli articoli il sentimento della gelosia viene accostato al disturbo psicologico e gli aggettivi usati per delineare questo status sono: morboso, malato, cieco, incontrollabile, eccessivo o patologico.

Sulle donne una narrazione deviata

Le donne non vengono considerate nemmeno quando sono maltrattate, stalkerate e stuprate. L’immagine femminile viene spesso descritta giovane, bella, moglie e madre riservandole un posto “accessorio” di secondo piano rispetto all’uomo, perciò senza personalità e propria autonomia. La rappresentazione della violenza femminile si snoda secondo due modalità: violenza vista come un fatto privato e come un problema culturale. Dal lato privato, il reato è consumato all’interno di un contesto chiuso, domestico o familiare che risiede nella sfera dei rapporti privati, dall’altra è considerato un atteggiamento oppressivo che investe trasversalmente uomini e donne di tutto il mondo.

Doppia valenza degli stereotipi e pregiudizi

Prof.ssa Flaminia Saccà-Ordinaria di Sociologia Univ. degli Studi della Tuscia

“Gli stereotipi” commenta Saccà “non si riconoscono, sono radicati in noi, e lo studio durato 3 anni ha cercato di metterli a fuoco attraverso un’analisi socio-linguistica su un repertorio di 16.715 articoli e 283 sentenze dove spicca la presenza non episodica di rappresentazioni della violenza in grado di generare una seconda vittimizzazione della parte offesa tendente a riprodurre un’immagine femminile stereotipata e discriminante”. L’analisi conferma che gli stereotipi funzionano, sono vivi nel tempo e restituiscono immagini distorte della realtà che si tramandano di generazione in generazione dovuti all’apprendimento di modelli che iniziano a zero anni e non finiscono mai. “Gli stereotipi” spiega la docente “possiedono una doppia valenza: da un lato sono bussole, dall’altra sacche di privilegio; quando si vuole “ammantare” una situazione di saggezza ereditata da un familiare, si stanno mantenendo dei privilegi e questi sono a favore di alcuni e a scapito di altri, in questo caso a scapito delle donne”. Occorre quindi combattere i privilegi con la formazione, là dove si formano professionisti/e che in futuro occuperanno ruoli nella giustizia, nella magistratura, tra le psicologhe, assistenti sociali, giornaliste e giornalisti. “Anche la stampa” commenta “descrive la violenza di genere in modo distorto: la donna viene raccontata come parzialmente colpevole di ciò che le capita e l’empatia nella narrazione viene manifestata per l’uomo e non per la donna vittima”. Infine, ha concluso Saccà “le leggi sono fondamentali ma è necessaria una cultura che le faccia vivere nella società affinché diventino patrimonio ed esperienza comune di tutte e tutti”.

Importanza del linguaggio e della formazione

Sen. Valeria Fedeli-Comm.ne parlamentare e vigilanza servizi radiotelevisivi

“La ricerca” ha commentato la senatrice Valeria Fedeli “offre ai decisori politici strumenti sui quali basare azioni di prevenzione in grado di contrastare la violenza di genere” inoltre pensa sia necessario mettere al centro l’importanza dei percorsi formativi, la funzione dell’istruzione, università e ricerca per eradicare dal punto di vista culturale la violenza femminile. “L’indagine” sostiene Gotor “mostra un’esasperata attenzione al linguaggio che riveste un ruolo primario nelle relazioni familiari, pubbliche ed interpersonali fra soggetti e un divario nella narrazione tra l’incidenza dei reati e lo spazio concesso dai giornali”. “Le leggi” dice Gotor “non bastano, serve una pedagogia, un progetto che intervenga sulla cultura perché la questione stereotipi e pregiudizi è viva ed è sovente prodotta all’interno del nucleo familiare”. “Dentro al linguaggio” prosegue “si nascondono filtri, modelli, ideologie che orientano l’interpretazione della realtà trasformando la donna vittima del proprio carnefice offrendo una rappresentazione colpevole narrata dalla stampa e dal sistema giudiziario dove anche una sentenza è portatrice di ideologie maschiliste”. La ricerca porta quindi alla luce un disallineamento tra le percentuali dei reati compiuti e lo spazio dedicato sui giornali come quello della violenza domestica.

Prof.ssa Antonella Polimeni Magnifica Rettrice
Univ. Sapienza di Roma

Azioni concrete dell’Università La Sapienza di Roma

Antonella Polimeni ha sostenuto la necessità di un cambio culturale ma questo deve passare per la formazione attraverso azioni quotidiane per contrastare il fenomeno. Per rispondere a questo bisogno La Sapienza ha organizzato un corso di interfacoltà di alta formazione contro la violenza di genere aperto a diplomati per conoscere e affrontare – dall’area medica a quella giuridica – il fenomeno. “Inoltre”, ha anticipato “l’anno prossimo sarà attivo un corso di laurea dedicato al Gender Studies, dove insieme all’apertura di uno sportello antiviolenza e al “reddito di libertà” garantirà un sostegno economico di 12 mesi alle vittime di violenza”.

Info progetto: https://www.progettostep.it/

Cristina Montagni

È legge il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne

DDl Violenza di genereIl 17 luglio il ddl n. 1200 Codice Rosso a tutela delle donne vittime di violenza è diventato Legge. Con 197 voti favorevoli e nessun contrario, il testo di 21 articoli che individua i reati di violenza domestica e di genere, dallo stalking allo stupro, dai matrimoni forzati al revenge porn, prevede procedimenti penali più veloci al fine di prevenire e combattere la violenza di genere. Il punto di forza della legge non riguarda solo l’inasprimento della pena detentiva ma agisce sulla tempestività dell’intervento delle forze della pubblica sicurezza per scongiurare i fenomeni di femminicidio che sono diventati una piaga nazionale.

La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha dichiarato “ora è necessario operare sul piano della riduzione dei tempi dei processi penali ed il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato “ora lo Stato dice ad alta voce che le donne in Italia non si toccano”, rammentando che in Italia ogni 72 ore muore una donna per femminicidio, una vera e propria emergenza sociale. Con la conversione in Legge del testo del decreto vi sarà l’obbligo di ascoltare la donna entro 3 giorni dalla denuncia, inasprendo le pene per i reati di violenza sessuale, eliminando le attenuanti per il femminicidio ed introducendo nuovi reati come il “revenge porn” e la deformazione permanente del volto per proteggere le donne e i loro figli.

Il premier Giuseppe Conte ha definito la Legge uno strumento pensato per aiutare le numerose donne che quotidianamente sono minacciate, stolkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti.

DDL N. 1200/2019 > SCARICA IL TESTO PDF

Cristina Montagni

 

Codice Rosso, il pacchetto violenza sulle donne passa al Senato

codice rosso3

Il 3 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il pacchetto di misure che inaspriscono le pene in materia di violenza sulle donne. Si promette un iter veloce nelle indagini riguardanti i reati di violenza domestica e di genere e prevede che la vittima dovrà essere ascoltata entro poche ore dalla violenza per applicare la misura cautelare nei confronti dell’indagato per evitare che le violenze sfocino in omicidi. Il decreto battezzato “Codice Rosso” voluto dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede e dal ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, passerà al Senato ad eccezione della norma sulla castrazione chimica che sarà presentato successivamente. Codice Rosso contempla quindi una serie di misure tra cui il revenge porn di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (Revenge Porn) e di estendere l’uso del braccialetto elettronico a tutte le misure a tutela delle vittime di violenza (es. ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alla vittima).

Analizziamo in dettaglio il pacchetto Codice Rosso

Processi veloci – si introduce una corsia preferenziale per le denunce e le indagini per i reati sessuali. Si prevede che la comunicazione del reato viene data immediatamente anche in forma orale a cui segue quella scritta con le indicazioni e la documentazione prevista. Il pubblico ministero avrà tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per raccogliere le informazioni, ad eccezione solo se la vittima è un minore. Altra novità è l’allungamento dei tempi per sporgere la denuncia: la vittima avrà 12 mesi e non più 6 per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale.

Stalking – la reclusione passa da un minimo di 1 anno fino a 6 anni e 6 mesi 

Revenge porn e sexting – l’emendamento approvato introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter. Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena è applicata a chi ha ricevuto, acquisito immagini o video e li pubblica o li diffonde senza il consenso della persona interessata al fine di recare un danno di immagine. La pena aumenta se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa anche attraverso strumenti informatici o telematici. La pena aumenta da un terzo alla metà se i reati sono commessi a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. (leggi il mio articolo)

Violenza sessuale e abusi nei confronti di minori – La violenza assume un peso rilevante in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso denaro o qualsiasi altra cosa utile.
La pena sarà aumentata di 1/3 nelle ipotesi più gravi, cioè:
se commesso a genitori, nonni o parenti stretti a prescindere dall’età della vittima;
se commesso nei confronti di chi non ha compiuto ancora 18 anni;
se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni;
se la vittima non ha compiuto ancora 10 anni la pena si raddoppia;
se la violenza sessuale è di gruppo, le pene vanno da 8 a 14, anziché da 6 a 12.

codice rosso 2Comunicazione tra gli uffici dei tribunali in caso di procedimenti su minori
Nel processo il minore verrà sempre considerato persona vulnerabile e quindi da tutelare di più se deve essere testimone in un processo sempre fino a che non compie 18 anni.

Maltrattamenti in famiglia o conviventi – il carcere passa da 3 a 7 anni, anziché da 2 a 6 anni. Se i maltrattamenti avvengono di fronte ad un minore o di una donna incinta o di un diversamente abile, la pena arriva fino a 10 anni e mezzo di carcere. Per il reato di maltrattamenti e lo stalking sarà possibile applicare misure di controllo e prevenzione come la “sorveglianza speciale” di pubblica sicurezza. 

Sfregio del viso – La deformazione del volto con l’acido o un qualsiasi altro sfregio permanente di una donna sarà considerato reato e verrà punito col carcere da 8 a 14 anni. Inoltre, se la vittima della deformazione viene uccisa, si applicherà la pena dell’ergastolo.

Estensione della pena fino all’applicazione dell’ergastolo
In caso di omicidio, si applicherà l’ergastolo sia se il colpevole conviveva con la vittima, sia se aveva una relazione stabile senza convivere sotto lo stesso tetto. Inoltre, l’omicidio in questi casi sarà considerato aggravato anche se il rapporto con la vittima era già terminato. In questo caso si applicherà il carcere da 24 a 30 anni.

codice rosso 2

Matrimonio forzato e orfani di femminicidio – con l’emendamento approvato dalla Camera il 12 marzo scorso (costrizione matrimoniale e matrimonio precoce) si punisce chi induce un altro a sposarsi usando violenza, minacce o approfittando di una infermità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena va da 2-6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto. Si può quindi arrivare fino a 10 anni e mezzo di carcere.

Formazione Forze dell’ordine – per contrastare tutte queste fattispecie verranno istituiti corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia per la prevenzione che sul perseguimento dei reati.

Cristina Montagni

 

Differenza Donna e la Queen Mary University di Londra insieme per presentare il rapporto “What about my right not to be abused?”

Child FirstL’Associazione Differenza Donna insieme alle studiose inglesi della Queen Mary University di Londra hanno presentato al pubblico italiano un’importante ricerca sulla violenza domestica realizzata da Women’s Aid (Federazione composta da oltre 180 organizzazioni non profit che presta assistenza sulle violenze domestiche in tutto il territorio inglese) che ha messo i delicati aspetti riguardanti i rapporti genitoriali nei tribunali di famiglia inglesi. Il rapporto-denuncia “What about my right not to be abused?” esposto il 21 febbraio nella Casa Internazionale delle Donne, si è basato su dati quantitativi e qualitativi e le testimonianze dirette di 72 donne che vivono in Inghilterra. Lo studio che da un punto di vista metodologico è affine alla ONG Differenza Donna, è partito dai vissuti delle donne e dalle esperienze di quelle che hanno avuto accesso alla giustizia per la regolamentazione dell’affido dei minori nei casi di violenza domestica. Dal 2010 Differenza Donna è entrata a far parte del network europeo Women Against Violence Europe (associazioni di 46 Paesi europei impegnate per il contrasto alla violenza di genere e per i diritti delle donne) impegnandosi nei tribunali civili e penali per denunciare gli stereotipi sessisti che impediscono alle donne di vivere una vita libera dalla violenza maschile.  Sempre nel 2010 ha aderito alla campagna internazionale “Every Woman Everywhere” con l’intento di rivedere il trattato partendo dalla dichiarazione ONU del 1993 sull’eliminazione della violenza di genere e dalle raccomandazioni del trattato di uguaglianza del 1979. Al termine della campagna sarà prodotto un documento legale che imporrà alle nazioni di rendere operative le norme in vigore sollecitandole a stanziare maggiori fondi per finanziare gli operatori che lavorano nel settore per prevenire atti di violenza contro donne e ragazze.

Principali risultati delle campagne Child First ed “Every Woman Everywhere”

Locandina Differenza DonnaL’associazione Women’s Aid che nel 2016 ha lanciato la campagna Child First, raccogliendo oltre 44mila firme, ha sollecitato i tribunali della famiglia, la magistratura e il governo inglese a porre al centro di ogni decisione la sicurezza dei bambini e delle donne sopravvissute agli abusi domestici. Grazie alle numerose sottoscrizioni è nata la ricerca Every Woman Everywhere” per dimostrare e far conoscere quanto sia dannosa la violenza domestica sui minori, riconoscendo la violenza assistita o diretta. Dallo studio emerge la totale mancanza di una cultura sulla violenza domestica, senza contare che la violenza inflitta alla madre non è riconducibile alla vita dei bambini ma da un atto del tutto separato. Il dato più preoccupante è che il padre pur avendo commesso violenza sulla madre non è considerato un “cattivo” padre.

“What about my right not to be abused?”Da questa prima analisi sono scaturite diverse raccomandazioni. La prima quella di porre fine alle morti delle bambine e dei bambini, la seconda che le associazioni che si occupano del fenomeno hanno bisogno di maggiore formazione per prevenire e contrastare i fatti sanguinosi con una migliore comunicazione tra gli operatori che lavorano sul campo. Alla luce dei risultati Women’s Aid ha chiesto al governo inglese di operare una totale revisione delle linee guida 12J (linee guida che fanno riferimento all’ordinamento inglese) e che riguardano le decisioni prese rispetto ai minori nelle ordinanze degli incontri parentali, la violenza domestica e il danno. Nel 2017 la norma 12J è stata rivista e di recente la Camera inglese ha ordinato l’inibizione degli incontri diretti in tribunale tra il persecutore e la vittima. La norma ha pure stabilito il campo di azione dei giudici sulle tematiche di genere rispetto alluso di un linguaggio più consono alla violenza domestica, al controllo coercitivo e al danno. La revisione definisce anche le misure speciali da adottare nei confronti delle vittime dei bambini e delle bambine per garantire la loro incolumità in tribunale. Laddove la valutazione del rischio indichi che i minori possono essere in pericolo, il giudice può ordinare il divieto assoluto degli incontri compresi quelli protetti per evitare di esporli ad ulteriori danni. Lo studio denuncia altre criticità come ad esempio il modo con i quali vengono esercitati i diritti umani nei tribunali di famiglia. La scarsa sensibilità nella percezione delle dinamiche degli abusi domestici legati alle discriminazioni di genere che risiedono nei tribunali, la predominanza di stereotipi di genere e atteggiamenti dannosi nei confronti delle sopravvissute e alle madri nei tribunali di famiglia, mettono a rischio la loro vita e la sicurezza dei figli impedendogli di accedere alla giustizia.

Statistiche chiave della ricerca “Every Woman Everywhere”

Dalle testimonianze raccolte il 90% delle donne ha dichiarato che il maltrattante era un uomo, il 67% ha subito abusi fisici, il 57% abusi sessuali, il 55% controlli psicologici, l’83% violenza economica e l‘89% controlli sulla vita personale. Dalle dichiarazioni delle sopravvissute è emerso che nella maggior parte dei casi le donne vittime di abusi non sono state credute, al contrario accusate per non aver subito abusi e ritenute instabili dai giudici. Il 48% delle donne ha spiegato che gli abusi domestici non sono mai stati accertati, mentre altre hanno riferito che l’ex partner ha continuato ad operare un controllo diretto sulla vita sessuale dell’ex compagna anche durante gli incontri con i figli minori. Il rapporto denuncia la scarsa protezione delle donne sopravvissute e delle famiglie all’interno dei tribunali. Un quarto delle intervistate (24%) ha sostenuto di avere subito intimidazioni dall’ex-partner durante le udienze; tre su cinque (61%) hanno testimoniato che non erano state prese misure speciali di protezione, sale d’attesa separate, tempi diversi di entrata/uscita nelle deposizioni, collegamenti video esterni nonostante le reiterate accuse di abusi. La mancanza di misure idonee per le sopravvissute durante il procedimento giudiziario, di fatto danneggia e altera la capacità di deporre impedendo un’efficace difesa dei figli da parte del collegio giudicante. L’indagine ha anche indicato la correlazione tra l’abuso domestico dei sopravvissuti (controlli dopo la separazione) e rischi dovuti alla salute mentale per la sicurezza dei bambini. Il 69% delle sopravvissute ha sostenuto che gli ex-partner si dimostravano violenti anche nei confronti dei bambini, mentre il 38% ha testimoniato che l’ex partner aveva abusato del minore.

Azioni in Italia e in Europa per l’accesso delle donne alla giustizia

Maria Monteleone

Francesco Monastero, ha spiegato che da un anno a Roma è istituito un tavolo interistituzionale permanente che affronta le problematiche delle donne vittime di violenza domestica dando buoni risultati. Il primo è stato quello di aver ottenuto una stanza separata per la testimonianza delle donne che accedono all’aula di giustizia per deporre. Si tratta della prima stanza in Italia dotata di un impianto di video registrazione e sorveglianza che dà la possibilità alla donna di rivivere quel momento doloroso con un approccio più sereno. A breve sarà possibile testimoniare in video conferenza, collegando la stanza a tutte le aule di tribunale, ciò in base alla attuazione della direttiva europea sui diritti della vittima del 2012 e sui principi della Convenzione di Istanbul. Altro risultato che il tavolo ha prodotto è una bozza di linee guida in relazione ai rapporti che devono tenere tribunale civile, procura, tribunale per i minorenni, tribunale penale e servizi a sostegno sul territorio. Un ulteriore provvedimento adottato di recente è che si sono drasticamente ridotti i tempi di giudizio del dibattimento in tutti i casi di stalking e violenza di genere.

“What about my right not to be abused?”

Alida Montaldi ha chiarito che occorre partire da una ricognizione delle procedure che riguarda gli orfani da femminicidi per definire una legge regionale che riconosca l’accesso ad alcuni benefici per i bambini. Purtroppo l’attuale sistema informativo, ha spiegato la magistrata, non consente l’evidenza di queste procedure e l’impegno preso è quello di consentire un’identificazione di tutte le procedure per gestire un monitoraggio fra quelle attuate e quelle da concordare a livello interistituzionale.  “In Italia le leggi ci sono” ha dichiarato Teresa Manente “ed è costituito da un quadro normativo che negli ultimi dieci anni si è rivelato idoneo a contrastare e prevenire il fenomeno delle violenze. Il nodo semmai risiede nell’attuare le norme per una mancanza di sensibilità culturale e conoscenza del fenomeno”. “In sintesi, occorre rendere efficaci le leggi già in vigore in Italia ed applicare in via definitiva la Convezione di Istanbul. Altri disegni di legge sono inaccettabili, contrasterebbero con la costituzione italiana e con la Convenzione di Istanbul” ha concluso la responsabile dell’ufficio legale di Differenza Donna. Franca Mangano, ha sostenuto che i punti di debolezza dell’ordinamento di giudizio sui minori sta nella frammentarietà delle tutele. Il fatto che la stessa situazione abbia più gradi di giudizio da parte di Corti diverse si traduce in una vittimizzazione che può sfociare in un accanimento giudiziario (ripetuto ascolto del minore da parte dei giudici) oppure un vuoto di tutela in alcuni settori (ad esempio il provvedimento di allontanamento del maltrattante). La prospettiva ideale, secondo la giudice, sarebbe quella di una corte unica della famiglia che abbia caratteristiche di specializzazione e che possa conformare l’adeguata tutela sia al minore che alla donna. Luciana Sangiovanni ha sostenuto la necessità di un giudice unico della famiglia, e in attesa che sia varata la legge, il tavolo interistituzionale può offrire molto per condividere le buone prassi. Ha poi commentato che il ruolo della consulenza tecnica sui procedimenti in caso di violenza è importante ma non può sostituirsi alla valutazione del nucleo familiare da parte del pubblico ministero. Maria Monteleone, ha spiegato che la soluzione è quella di sedersi intorno ad un tavolo per studiare linee guida che consentano di monitorare questi fenomeni con il coordinamento efficace tra tutti gli organi giurisdizionali, coloro che svolgono un ruolo di prevenzione e repressione dei reati contro i minori, contro le donne e le persone vulnerabili. Lo stimolo per redigere le nuove linee guida è scaturito a seguito della sentenza del 2017 che ha condannato l’Italia alla Corte europea dei diritti dell’uomo per non aver saputo proteggere una donna e suo figlio che tentava di difendere la madre. Non è un caso che il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), sulla spinta di questa sentenza ha ritenuto doveroso redigere un documento dopo aver raccolto da parte di tutti gli uffici giudiziari d’Italia le prassi più virtuose, per presentare a maggio 2018 una risoluzione che costituisce uno strumento di divulgazione di buone prassi preziosa per tutti gli uffici giudiziari, inquirenti e giudicanti. La bozza delle linee guida ha lo scopo di mettere in atto una sinergia tra giudice civile, giudice penale e giudice minorile. Quanto al ruolo dei consulenti tecnici ci sono due problemi da non sottovalutare. Il primo quello di individuare quale sia il ruolo corretto che la nostra legislazione attribuisce al consulente, secondo individuare i criteri di scelta dei consulenti. È inaccettabile, per la magistrata, che la causa dipenda da un fatto puramente casuale cioè la scelta del professionista solo sulla base dell’iscrizione all’albo prima ancora che sulla valutazione della professionalità. Occorre invece selezionare esperti che siano specializzati per l’ascolto del minore. Infine, ha concluso la magistrata, il consulente può esprimere un parere ma la decisione è riservata esclusivamente al giudice, il che impone un’attenta valutazione del ruolo del consulente e dei sui limiti d’intervento.

Cristina Montagni

Al simposio sono intervenute Francesca Koch, Presidente della Casa Internazionale delle donne, Elisa Ercoli, Presidente di Differenza Donna, Jenny Birchall, Research and Policy Officer- Women’s Aid, London, Shazia Choundhry, Professore di legge della Queen Mary University of London, Myriam Trevisan, Università la Sapienza di Roma, Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Roma, Alida Montaldi, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Franca Mangano, Presidente della sezione famiglia e Minori della Corte di Appello di Roma, Luciana Sangiovanni, Presidente di Sezione del I Tribunale di Roma, Maria Monteleone, P.A. Coordinatrice gruppo antiviolenza Procura di Roma, incaricata dal CSM, Marisa Mosetti, Giudice del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola, GIP del Tribunale di Roma, Elvira Reale, Psicologa, Responsabile del Centro Dafne-Codice Rosa, Cardarelli di Napoli, Simona Napolitani, Avvocata Referente Civilista Ufficio Legale Differenza Donna, Teresa Manente, Avvocata responsabile ufficio legale Differenza Donna