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Giustizia Internazionale per donne vittime di stupri in Ucraina
“L’Italia” ha detto il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Antonio Tajani “promuove iniziative internazionali per valorizzare il ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti, nel mantenimento della pace e ricostruzione dei post-conflitti in linea con l’Agenda “Donne, Pace e Sicurezza” delle Nazioni Unite”. Il titolare del dicastero di recente ha espresso vicinanza alle donne e ragazze ucraine che vivono il dramma della guerra per le sofferenze e abusi, alle ragazze afghane affinché i progressi ottenuti negli ultimi venti anni sull’istruzione, libertà di movimento, partecipazione politica, economica, sociale e culturale del loro Paese non vadano persi, alle ragazze iraniane che chiedono rispetto dei diritti affrontando una brutale repressione condannata dal nostro Governo.

Assicurare alla giustizia internazionale le violenze di guerra in Ucraina
In merito alla violenza sulle donne, a gennaio si è costituito a Roma un tavolo tecnico coordinato dal Ministero degli Esteri e Ministero delle Pari Opportunità per riflettere sulla protezione delle donne vittime di stupri di guerra in Ucraina e come assicurare alla giustizia internazionale i colpevoli dei crimini compiuti dall’inizio del conflitto. Lo scopo era individuare risorse per migliorare la risposta della comunità e degli organismi internazionali e analizzare i fattori che generano paura di denunciare da parte delle sopravvissute che permettono agli esecutori di restare impuniti. Le vittime di guerra – hanno sostenuto le esperte – non solo non hanno garanzie sul soddisfacimento delle richieste di giustizia e di risarcimento morale, ma vengono spesso incolpate ed espulse dalle comunità di appartenenza. Con il conflitto Russo-Ucraino l’antica questione dell’impunità rischia di ripetersi; occorre perciò tracciare un percorso che fornisca loro protezione con il supporto delle organizzazioni della società civile ucraina.
Protezione alle sopravvissute vittime di violenza
Diverse le attività che può intraprendere il governo italiano. Dare voce alle donne vittime di violenza e agli operatori che possono intercettare i bisogni delle donne, uomini e bambini per uscire dal trauma e avviare un processo di emancipazione che non deve essere solo nazionale ma coinvolgere l’intera comunità internazionale per costruire una cultura contro lo stigma ed il silenzio. La seconda riguarda l’adeguamento della legislazione nazionale portando il tema nelle sedi opportune insieme al coordinamento del ministero degli esteri e delle pari opportunità. Il terzo canale è l’accoglienza che attiene alla formazione dei soggetti: dai magistrati, alle forze di polizia fino agli operatori sanitari. L’Italia sin dall’inizio del conflitto ha destinato risorse per 500mila euro alle vittime di violenza, e con la crisi umanitaria ha assegnato oltre 10milioni di euro all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per fornire aiuto ai rifugiati ucraini e alle sopravvissute per una futura crescita personale. Il nostro Paese – secondo contributore delle Nazioni Unite per vittime di abusi e sfruttamento sessuale – ha rifinanziato questo fondo presso la Corte Penale Internazionale ed è attiva affinchè sia ripristinato il tessuto sociale del paese colpito.
Pulizia etnica una strategia politica
I crimini contro le donne non interessano un singolo paese. L’Italia ha avviato un percorso antiviolenza implementando il fondo antitratta per le rifugiate, le case rifugio e centri antiviolenza. Va ricordato che i crimini contro le donne spesso vengono ignorati o sottovalutati; hanno profonde radici culturali, sono utilizzati come arma di guerra e dovrebbero essere giudicati fuori legge. Da quando l’esercito di Kiev ha liberato parte dei territori occupati da Mosca, sono emerse violenze condotte dai militari russi: donne violentate davanti ai propri figli, donne costrette a barattare il corpo per avere salva la vita, ragazze chiuse in seminterrati e sottoposte a sevizie e stupri di gruppo, senza risparmiare gli stupri a bambini e bambine di appena un anno. Questa condotta si configura come una strategia politica per umiliare non solo la donna ma un intero popolo, un tentativo di pulizia etnica e desertificazione vitale di un territorio. Per dare significato alle violenze è necessario quindi definire un quadro giuridico nazionale ed internazionale con strumenti di accoglienza per assistere le donne ad affrontare la vita.
Sottostima delle denunce per abusi sessuali
Le Nazioni Unite hanno registrato più di 124 denunce di violenza sessuale ma è probabile che i numeri siano più alti perché se per una donna è difficile manifestarsi, per un uomo lo è ancora di più. E’ utile riflettere che lo Statuto della Corte Internazionale include un’ampia lista di crimini a sfondo sessuale mai pensata e scritta dal secondo dopo guerra. Le categorie della violenza che i giuristi hanno immaginato, oggi sono inclusi nello STATUTO DI ROMA ma per dare ampiezza dei crimini commessi è necessario citare lo stupro, la violenza forzata, la sterilizzazione forzata, l’aborto forzato, lo sfruttamento sessuale, la tratta, la castrazione ed altre forme di brutalità che è difficile codificare per definire la violenza di genere nella sua interezza. La seconda riflessione riguarda la Corte Penale Internazionale che interviene laddove gli stati nazionali non possono o non vogliono intervenire. Tuttavia, il ruolo della giustizia nazionale è rilevante perché la vittima vede aperta una procedura penale nel proprio Stato dove viene riconosciuta l’azione criminosa, quindi immorale. Un’altra osservazione riguarda la criminalizzazione degli atti che potrebbero essere assimilati alla persecuzione di genere, quest’ultima più facile da provare, dove le conseguenze sono devastanti a livello fisico e psicologico sia nel breve che nel lungo periodo. Nel breve periodo può insorgere paura, mancanza di aiuto e disperazione mentre nel lungo periodo può manifestarsi depressione, disordini d’ansia, sintomi somatici multipli, difficoltà di ridefinire relazioni intime, vergogna e stigmatizzazione. Un fattore poco analizzato riguarda l’impatto transgenerazionale degli eventi che coinvolgono soprattutto le future generazioni.
Istituire processi difronte la Corte Penale Internazionale
Le donne sono ancora considerate bottino di guerra. È solo nel 1993 che la Convenzione di Vienna afferma che i diritti delle donne sono parte inalienabile ed indivisibile dei diritti umani universali. Da qui una particolare attenzione all’attuale conflitto per il vaglio e reperimento dei documenti, una sfida che dovrà affrontare la Corte Penale Internazionale. L’Ucraina, nel frattempo, ha predisposto programmi di reinserimento nel tessuto sociale per evitare il problema della doppia vittimizzazione. Da un lato si presenta la vittimizzazione in ambito processuale, dall’altro esiste la difficoltà della risocializzazione. In merito a ciò a maggio dello scorso anno è stato siglato un accordo tra le Nazioni Unite ed il governo ucraino per sostenere le vittime sulla base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza per Donne, Pace e Sicurezza, in cui si afferma che le donne non sono solo vittime, ma agenti di cambiamento. Le relatrici ragionano anche sulla difficoltà di istituire processi difronte la Corte Penale Internazionale anche per l’uscita della Russia – dopo il 15 marzo – dal Consiglio d’Europa e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Esiste però una responsabilità che è in capo alle giurisdizioni nazionali dove c’è la possibilità che gli Stati possano giudicare i reati, secondo lo Statuto di Roma, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi i fatti. Infine, è utile ricordare che esistono altri strumenti; ad esempio, all’interno delle Nazioni Unite vivono diversi comitati che hanno competenze in merito ai diritti umani e all’accertamento dei crimini.
Cristina Montagni
- Al tavolo tecnico hanno collaborato: Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, Paolo Lazzara, vice presidente Inail, Kateryna Levchenko, commissaria del governo ucraino per le politiche di parità di genere. Matilda Bogner, presidente della Missione ONU di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, Paolina Massidda, Principal Counsel presso l’Ufficio indipendente del Public Counsel per le vittime, Corte penale internazionale, Ghita El Khyari, Capo del Segretariato del Fondo per la pace e l’aiuto umanitario delle donne, Laura Guercio, sociologa dei diritti umani presso l’Università di Perugia ed esperta italiana del Meccanismo di Mosca dell’OSCE, Irene Fellin, rappresentante speciale del Segretario generale per le donne la pace e la sicurezza della NATO, Valeria Emmi, senior specialist per advocacy e networking del CESVI – Cooperazione, emergenza e sviluppo.
Focus su Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia
Ultimo aggiornamento in base al Decreto del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 su spostamenti da e per l’estero.
Allego gli ultimi documenti da scaricare per gli spostamenti in Italia e l’autodichiarazione in caso di rientro in Italia dall’estero:
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AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI IN ITALIA: MODELLO 4 MAGGIO 2020
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AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO: MODELLO
Nella scheda riportata in basso, fornita il 17 maggio dal Ministero degli Affari Esteri (Farnesina), sono state raccolte le ultime utili indicazioni (faq) che servono per orientarsi come anticipato in precedenza.
Quali regole valgono dal 18 maggio al 2 giugno per gli spostamenti da e per l’estero?
Dal 18 maggio al 2 giugno le regole di base restano simili a quelle precedenti. Gli spostamenti da e per l’estero continuano ad essere consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi entra o rientra in Italia dall’estero deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale. Già dal 18 maggio sono però stati ampliati i casi di esenzione da queste regole.
Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l’estero?
Dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania. Dal 3 al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l’estero.
Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa?
Di regola, sì. Fino al 2 giugno, chiunque entra o rientra in Italia dall’estero deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale.
Quali sono le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero?
L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:
- equipaggio di mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
- personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
- personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 72 ore (3 giorni), che, in presenza di valide motivazioni, possono essere prorogate fino a 120 ore (5 giorni);
- movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
- funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati;
- alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
- breve permanenza in Italia (72 ore, prorogabili per motivate ragioni fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- transito aeroportuale;
- transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).
Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applicherà più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.
Quando inizia l’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia?
Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. Inoltre, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare l’inizio dell’isolamento fiduciario di 72 ore (o, in casi eccezionali, di 120 ore totali). Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze lavorative che hanno giustificato l’ingresso in Italia.
Sono una persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare?
Il transito attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere – il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie – la propria abitazione, è consentito, se vi sono ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza. Ad esempio:
- è consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall’area aeroportuale;
- è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell’armatore);
- è consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l’Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 24 ore, prorogabili eccezionalmente di altre 12 ore.
All’imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa autodichiarazione (link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall’Italia. Durante il tragitto in Italia è necessario esibire alle forze di polizia che faranno i controlli questa autodichiarazione (link modulo Interno), indicando chiaramente la stessa ragione. Se insorgono sintomi di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l’autorità sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. È inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall’Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l’Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l’Italia. Dal 3 giugno, potranno liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.
Sono in rientro con un volo proveniente dall’estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale?
Sì, il transito in aeroporto è consentito, purché non si esca dall’area aeroportuale. Lo spostamento verso la destinazione finale deve essere sempre giustificato da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri spostamenti.
Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?
Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Per l’autocertificazione dei motivi degli spostamenti nel territorio nazionale necessari a raggiungere la frontiera si può usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell’interno. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l’ambasciata del proprio Paese in Italia.
Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Salvi i casi di esenzione resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.
Cristina Montagni
Intervista esclusiva all’Onorevole Elisa Siragusa
La deputata Elisa Siragusa è stata eletta all’estero ed è capogruppo della Commissione Lavoro alla Camera per il Movimento 5 Stelle. Le tematiche che segue nei lavori parlamentari sono legate agli italiani all’estero ma è anche impegnata per azzerare le differenze retributive e migliorare le condizioni dei lavoratori a contratto delle sedi diplomatiche. Per quanto riguarda il decreto Cura Italia, sta lavorando sul congedo parentale, bonus baby-sitter, ecc, oggetto di discussione alla Camera.

Onorevole Elisa Siragusa
Abbiamo iniziato la nostra interessante intervista chiedendo alla deputata dell’attuale emergenza sanitaria che sta traumatizzando il paese e approfondire come il Ministero degli Affari Esteri sta trattando i rimpatri dei nostri connazionali all’estero. Degne di nota le sue considerazioni sulla questione “Cura Italia”, i prossimi step parlamentari, del REM (Reddito di emergenza) per accennare agli strumenti di solidarietà e flessibilità che sono allo studio della Commissione Europea.
Leggiamo cosa ci ha detto per capire quali saranno le prossime tappe post trauma coronavirus.
L’Unità di crisi della Farnesina nell’emergenza Covid-19, quali strumenti di prevenzione e sensibilizzazione ha introdotto per aiutare i nostri connazionali all’estero?
L’Unità di crisi, nella sua attività di supporto e assistenza degli italiani all’estero, è attiva ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Proprio nel mese di febbraio, la Camera dei deputati ha votato una risoluzione volta a promuovere l’utilizzo di uno strumento oggi di grande utilità: l’applicazione dell’Unità di crisi, che integra i servizi offerti dai portali viaggiaresicuri.it e dovesiamonelmondo.it. Sin dall’inizio dell’emergenza, attraverso questi strumenti, la struttura del MAECI ha reso disponibile una sezione speciale dedicata al Coronavirus, insieme a schede paese costantemente aggiornate, con tutte le informazioni necessarie per i nostri connazionali bloccati all’estero.
Si conosce il numero esatto degli italiani che ancora non possono rientrare nel nostro paese e cosa si sta facendo sul fronte dei rimpatri?
Quantificare il numero degli italiani all’estero è da sempre una sfida per la Farnesina; proprio per questo nacque il sito dovesiamonelmondo.it, in cui i nostri connazionali possono – volontariamente – segnalare la propria presenza all’estero. Ad oggi già decine di migliaia di italiani sono riusciti a rimpatriare, ma ce ne sono ancora molti altri in attesa; ogni giorno riceviamo segnalazioni da ogni parte del globo, ma tutta la rete del Ministero degli Esteri è impegnata per permettere loro di rientrare – anche se avranno degli obblighi, come quello di mettersi in auto isolamento per quattordici giorni dal rientro in Italia. La Farnesina è impegnata ad organizzare voli speciali, ma è un processo non semplice, perché prevede di stipulare accordi con i vari paesi per l’autorizzazione delle partenze.
Secondo le ultime stime, l’80% delle persone che vivono in UK potrebbe contrarre il virus. Gli italiani che risiedono lì sono monitorati dalle nostre sedi consiliari per ottenere le cure necessarie?
Così come i nostri ospedali curano cittadini residenti in Italia, di ogni nazionalità, lo stesso avviene con il servizio sanitario inglese. Chiunque ne abbia necessità, deve rivolgersi al servizio sanitario britannico (nhs). L’ambasciata ha tuttavia attivato anche un servizio di consulenza sanitaria per coloro che si trovano in condizioni mediche precari.
Con il Decreto “Cura Italia” quante risorse sono a disposizione per mettere in sicurezza il nostro Paese. Mi riferisco a sanità, scuola, università, lavoratori dipendenti e autonomi, imprese e famiglie?

Onorevole Elisa Siragusa
Il decreto CuraItalia è solo la prima risposta economica all’emergenza in corso, e vale 25 miliardi, dedicati a sanità, lavoratori, imprese, famiglie. Ma è solo un primo passo. Siamo sempre stati consapevoli del fatto che c’era l’assoluta necessità di ulteriori interventi. Non a caso, è appena stato approvato il decreto per dare liquidità a famiglie e imprese, che mobiliterà fino a 400 miliardi di credito per le imprese, e a breve sarà emanato un altro provvedimento governativo che consentirà di estendere e ampliare le misure che abbiamo introdotto con il decreto Cura Italia.
Secondo lei quali sono i prossimi step parlamentari per dare sollievo a famiglie, lavoratori e imprese colpiti dall’emergenza coronavirus?
Sicuramente bisognerà rinnovare tutte le misure per lavoratori e famiglie previste dal decreto CuraItalia. Ma si dovrà iniziare a lavorare anche sul lato imprese, aiutando il nostro tessuto economico a riprendersi appena finita l’emergenza. Il reddito di emergenza poi sarà altrettanto necessario per dare risposte immediate a tutte le famiglie che sono state messe in ginocchio dalla crisi.
Il REM (Reddito di emergenza) è sufficiente per aiutare le famiglie in difficoltà che non hanno accesso agli ammortizzatori fin qui previsti?
Nel decreto CuraItalia abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno, garantendo un sostegno a tutti i lavoratori. In uno Stato giusto, nessuno viene lasciato solo, e tutti contribuiscono, in proporzione alle proprie possibilità, alle sue spese (articolo 53 della Costituzione). Il REM è uno strumento giusto in questo momento, ma una cosa è certa: lo Stato dovrà, finita l’emergenza, imporsi con forza per contrastare il lavoro nero. Secondo i dati Istat infatti, la parte di economia italiana non osservata vale oltre 210 miliardi di euro. Non è più accettabile che allo stato “sfuggano” centinaia di miliardi.
Il Covid19 ha cambiato qualsiasi priorità in Europa. Come si sta muovendo l’Europa sul fronte delle riforme e quali gli interventi per concedere margini di flessibilità che il momento storico richiede?
Abbiamo già votato lo scorso mese in parlamento lo scostamento dagli obiettivi di bilancio per finanziare le prime misure per famiglie e imprese e per fronteggiare a livello sanitario l’emergenza in corso. Per quello abbiamo già ottenuto flessibilità da parte dell’Europa. È al momento in corso una discussione articolata sugli altri strumenti europei da mettere in campo. I lavori dell’Eurogruppo vanno avanti e sono fiduciosa che si riuscirà con un atteggiamento costruttivo da parte di tutti ad arrivare a una soluzione condivisa.
La Presidente dell’UE von der Leyen ha dichiarato che metterà a disposizione 100 miliardi di € come strumento di solidarietà per i cittadini italiani. Il sostegno a chi viene destinato e la SURE può considerarsi una risposta soddisfacente?
Condivido le parole del premier Conte, l’Europa può fare molto di più; e questo è il momento di dimostrare il suo valore. Il piano SURE è un passo importante, ma non sufficiente. La risposta più efficace per uscire dalla crisi finanziaria ed economica sono gli eurobond.
Cristina Montagni