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Presentazione Primo Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro
La violenza di genere regolata da convenzioni ONU e UE, con l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ratificata da 193 Stati delle Nazioni Unite, ribadisce l’impegno sul lavoro dignitoso, riduzione delle disuguaglianze, promozione della salute, benessere, eliminazione della violenza di genere e ogni forma di discriminazione. Per una sua piena applicazione è necessario accelerare su leggi, politiche, bilanci e istituzioni, per le quali si chiede un maggiore investimento sulle statistiche di genere poiché è disponibile meno della metà dei dati per monitorare il Goal 5.

Il 23 novembre presso la Camera dei deputati a Roma, l’associazione 6Libera.6come6 ha presentato il 1° Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro. Ad aprire il convegno l’onorevole Carolina Varchi, capo gruppo della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, la presidente dell’associazione 6Libera.6come6, avv. Dhebora Mirabelli e la criminologa Maria Pia Giulia Turiello, direttore del dipartimento Ricerca Business School Bocconi. Una giornata ricca di spunti accompagnata da magistrati e avvocati esperti che si sono confrontati con il mondo delle imprese per garantire alle vittime tutele, protezione ed affermare una cultura aziendale libera da discriminazioni, abusi, molestie e violenze.
Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro
Un focus specifico nella giornata di studio per presentare il 1° Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro che avrà il compito di tracciare un percorso nazionale osservando il sistema normativo insieme a iniziative di prevenzione e contrasto. L’indagine predisposta per il contesto italiano indicherà strategie e politiche rispetto al fenomeno, segnalando necessità, best practice e proporre potenziamenti sulla materia. L’approccio metodologico si avvale di ricerche sul campo e studi provenienti dalla letteratura esistente. Un corpus di documenti costituito da trattati, convenzioni, dichiarazioni internazionali ed europee che delineano il fenomeno e indicano quali sono le tutele per lavoratrici e lavoratori. Esperti in materia analizzeranno rapporti e dati provenienti da organismi internazionali, sindacati, istituzioni e società civile, unitamente ai contratti nazionali di lavoro, accordi fra le parti sociali e datoriali e codici etici adottati dal settore privato. Un lavoro complesso in cui verrà esaminata l’impostazione penale ed amministrativa che regola il fenomeno italiano. Lo studio prevede iniziative di prevenzione definite dalle parti sociali, istituzioni e società civile, insieme a protocolli di intesa, documenti delle reti territoriali e regionali nelle aree metropolitane. Durante l’indagine saranno disposti gruppi di discussione con aziende e interviste ad hoc a figure del sistema sindacale, datoriale, istituzionale e della società civile. Le inchieste – di tipo qualitativo – avranno un approccio ricognitivo rispetto alle iniziative prese dagli organismi consultati per trarre raccomandazioni su aspetti normativi sociali e culturali.

Impatto economico causato dalla violenza di genere
Violenze sessuali e molestie incidono sulle vittime in termini di benessere, salute psico-fisica, dignità, autostima e lavoro. La regolarità degli atti persecutori impatta a livello fisico e psicologico attraverso sentimenti di paura, vergogna, rabbia, disperazione, ansia, depressione, sonno, etc. Questi avvenimenti provocano nella vittima stress post-traumatici, che sarebbe più esposta a comportamenti suicidari. Ci sono anche azioni che si manifestano con sistematicità; molestie sul lavoro all’interno del contesto aziendale o soggetti esterni all’impresa che incidono sulla salute e benessere di altri individui; testimoni, colleghi, pazienti e clienti, familiari e amici delle vittime. In generale questi indicatori provocano elevati costi sociali che pesano sulla collettività, sui bilanci delle aziende per potenziali assenze dei lavoratori, aumento del turnover del personale, incremento dei costi di reclutamento, formazione, reputation aziendale, crescita dei premi assicurativi e costi in consulenze mediche, spese per assistenza e prestazioni sociali dovute al pre-pensionamento.
Uniformità negli strumenti di prevenzione
Lacunoso sotto il profilo legale è il fenomeno della violenza di genere nel mondo del lavoro. La difficoltà risiede nell’assenza di una definizione universale che contempli aspetti e declinazioni. La legislazione internazionale (OIL Convenzione n. 190 e raccomandazione n. 206) stabilisce forme di protezione rispetto alle tipologie di molestie e violenze sul lavoro. Tuttavia, la mancanza di una visione comune suggerisce scarsa chiarezza rispetto all’identificazione del fenomeno e predisposizione di strumenti per la prevenzione e contrasto dello stesso. Poco studiati sono anche i comportamenti violenti che si manifestano sul lavoro come il bossing, bullismo e mobbing. La normativa contempla alcune tipologie di lavoratori; migranti, lavoratrici domestiche o stagionali, ma ignora una quota di lavori cosiddetti emergenti nati con la Gig economy (sistema basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo) che non solo produce lavoro povero ma concepisce forme di occupazione on demand dove i lavoratori sono senza garanzie e tutele sociali. Questo tipo di occupazione – precario, non controllato e mal retribuito – espone gli occupati ad elevati rischi di abuso e molestia.
Prevenzione, formazione e sensibilizzazione le parole chiave contro la violenza
Statistiche europee affermano che l’Italia è al decimo posto per denunce sulla violenza; solo una denuncia su dieci viene dichiarata, mentre i paesi del nord europa si attestano in cima alla classifica. La violenza, subita nei luoghi di lavoro, è dovuta a squilibri interni all’impresa – posizione dominante di un soggetto – dove la gerarchia nei rapporti di potere produce discriminazioni nei ruoli pubblici e privati. Studi epidemiologici indicano che oltre 200mila persone ogni anno si tolgono la vita per cause di lavoro e 1 persona su 5 compie questo gesto per la mancanza di occupazione. La probabilità di togliersi la vita è 3,5 volte più alta nelle donne e riconducibile a una rottura dell’equilibrio psicofisico della persona che nel tempo sviluppa risposte sul piano somatico e psicologico. La parola chiave per contrastare la violenza è prevenzione. Ma è necessario anche affiancare la denuncia in forma anonima e indicare la presenza di un responsabile in grado di fornire report aggiornati per monitorare comportamenti scorretti in azienda. In generale piccole e medie imprese pensano sia efficace definire linee guida, investire in formazione per prevenire azioni discriminatorie all’interno degli spazi di lavoro.
Indeterminatezza della norma
Un inasprimento della pena non conduce ad una riduzione del fenomeno criminale; è provato che nell’ipotesi in cui il legislatore sia intervenuto nell’acuire il regime sanzionatorio, i risultati non hanno prodotto le risposte sperate. Questa indeterminatezza pone questioni di carattere costituzionale; quindi, se l’obiettivo del legislatore era migliorarla, in realtà interventi successivi l’hanno depauperata. Con la legge 69 del 2019 (Codice Rosso) vi è stato il tentativo di codificare nuove fattispecie aumentando le pene, ma fenomeni come vittimizzazione secondaria, violenza assistita e atti persecutori in famiglia rappresentano un vero allarme sociale. In sintesi, tutti gli operatori del settore sono chiamati ad intervenire con investimenti in formazione per mitigare gli elevati costi sociali.
Educare alla non violenza è un esercizio che si impara in famiglia
Il codice rosso è “macchiato di sangue” perché le violenze sono perpetrate in vari contesti sociali. Il nostro paese è culturalmente impreparato nonostante la normativa sulle tutele e diritti soggettivi è definita da associazioni europee all’avanguardia, di fatto però mal applicata. La donna che denuncia va protetta in strutture adeguate e la Convenzione di Istanbul – ratificata dall’Italia nel 2013 – spiega che in assenza di una denuncia, la donna deve essere tutelata. In conclusione, la parola d’ordine è sensibilizzare per una rinascita culturale partendo dalla famiglia, luogo deputato alla crescita nel rispetto dei valori e della libertà.
Composizione Osservatorio Digitale Europeo
Comitato scientifico di coordinamento della ricerca: giuristi, imprenditori, esperti di relazioni sindacali, medici del lavoro e dirigenti ONU: giudice Valerio de Gioia; avv. Massimo Rossi, avv. Francesco Mazza, criminologa Antonella Formicola, avv. Massimo Oreste Finotto, On. Carolina Varchi, Prof. Sandro Calvani, presidente Società Italiana Medicina del Lavoro Giovanna Spatari, imprenditore Pierantonio Invernizzi, imprenditrice Giulia Giuffré, esperta relazioni sindacali Elisabetta Fugazza.
Esperti alla promozione per la diffusione della ricerca presso aziende italiane: dott. Carmelo Aristia, d.ssa Anna Sciortino, d.ssa Laura Piccolo, dott. Jonathan Morello Ritter, on. Giuseppe Catania, d.ssa Rosellina Amoroso.
È legge il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne
Il 17 luglio il ddl n. 1200 “Codice Rosso” a tutela delle donne vittime di violenza è diventato Legge. Con 197 voti favorevoli e nessun contrario, il testo di 21 articoli che individua i reati di violenza domestica e di genere, dallo stalking allo stupro, dai matrimoni forzati al revenge porn, prevede procedimenti penali più veloci al fine di prevenire e combattere la violenza di genere. Il punto di forza della legge non riguarda solo l’inasprimento della pena detentiva ma agisce sulla tempestività dell’intervento delle forze della pubblica sicurezza per scongiurare i fenomeni di femminicidio che sono diventati una piaga nazionale.
La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha dichiarato “ora è necessario operare sul piano della riduzione dei tempi dei processi penali ed il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato “ora lo Stato dice ad alta voce che le donne in Italia non si toccano”, rammentando che in Italia ogni 72 ore muore una donna per femminicidio, una vera e propria emergenza sociale. Con la conversione in Legge del testo del decreto vi sarà l’obbligo di ascoltare la donna entro 3 giorni dalla denuncia, inasprendo le pene per i reati di violenza sessuale, eliminando le attenuanti per il femminicidio ed introducendo nuovi reati come il “revenge porn” e la deformazione permanente del volto per proteggere le donne e i loro figli.
Il premier Giuseppe Conte ha definito la Legge uno strumento pensato per aiutare le numerose donne che quotidianamente sono minacciate, stolkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti.
DDL N. 1200/2019 > SCARICA IL TESTO PDF
Cristina Montagni
Codice Rosso, il pacchetto violenza sulle donne passa al Senato
Il 3 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il pacchetto di misure che inaspriscono le pene in materia di violenza sulle donne. Si promette un iter veloce nelle indagini riguardanti i reati di violenza domestica e di genere e prevede che la vittima dovrà essere ascoltata entro poche ore dalla violenza per applicare la misura cautelare nei confronti dell’indagato per evitare che le violenze sfocino in omicidi. Il decreto battezzato “Codice Rosso” voluto dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede e dal ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, passerà al Senato ad eccezione della norma sulla castrazione chimica che sarà presentato successivamente. Codice Rosso contempla quindi una serie di misure tra cui il revenge porn di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (Revenge Porn) e di estendere l’uso del braccialetto elettronico a tutte le misure a tutela delle vittime di violenza (es. ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alla vittima).
Analizziamo in dettaglio il pacchetto Codice Rosso
Processi veloci – si introduce una corsia preferenziale per le denunce e le indagini per i reati sessuali. Si prevede che la comunicazione del reato viene data immediatamente anche in forma orale a cui segue quella scritta con le indicazioni e la documentazione prevista. Il pubblico ministero avrà tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per raccogliere le informazioni, ad eccezione solo se la vittima è un minore. Altra novità è l’allungamento dei tempi per sporgere la denuncia: la vittima avrà 12 mesi e non più 6 per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale.
Stalking – la reclusione passa da un minimo di 1 anno fino a 6 anni e 6 mesi
Revenge porn e sexting – l’emendamento approvato introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter. Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena è applicata a chi ha ricevuto, acquisito immagini o video e li pubblica o li diffonde senza il consenso della persona interessata al fine di recare un danno di immagine. La pena aumenta se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa anche attraverso strumenti informatici o telematici. La pena aumenta da un terzo alla metà se i reati sono commessi a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. (leggi il mio articolo)
Violenza sessuale e abusi nei confronti di minori – La violenza assume un peso rilevante in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso denaro o qualsiasi altra cosa utile.
La pena sarà aumentata di 1/3 nelle ipotesi più gravi, cioè:
se commesso a genitori, nonni o parenti stretti a prescindere dall’età della vittima;
se commesso nei confronti di chi non ha compiuto ancora 18 anni;
se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni;
se la vittima non ha compiuto ancora 10 anni la pena si raddoppia;
se la violenza sessuale è di gruppo, le pene vanno da 8 a 14, anziché da 6 a 12.
Comunicazione tra gli uffici dei tribunali in caso di procedimenti su minori
Nel processo il minore verrà sempre considerato persona vulnerabile e quindi da tutelare di più se deve essere testimone in un processo sempre fino a che non compie 18 anni.
Maltrattamenti in famiglia o conviventi – il carcere passa da 3 a 7 anni, anziché da 2 a 6 anni. Se i maltrattamenti avvengono di fronte ad un minore o di una donna incinta o di un diversamente abile, la pena arriva fino a 10 anni e mezzo di carcere. Per il reato di maltrattamenti e lo stalking sarà possibile applicare misure di controllo e prevenzione come la “sorveglianza speciale” di pubblica sicurezza.
Sfregio del viso – La deformazione del volto con l’acido o un qualsiasi altro sfregio permanente di una donna sarà considerato reato e verrà punito col carcere da 8 a 14 anni. Inoltre, se la vittima della deformazione viene uccisa, si applicherà la pena dell’ergastolo.
Estensione della pena fino all’applicazione dell’ergastolo
In caso di omicidio, si applicherà l’ergastolo sia se il colpevole conviveva con la vittima, sia se aveva una relazione stabile senza convivere sotto lo stesso tetto. Inoltre, l’omicidio in questi casi sarà considerato aggravato anche se il rapporto con la vittima era già terminato. In questo caso si applicherà il carcere da 24 a 30 anni.
Matrimonio forzato e orfani di femminicidio – con l’emendamento approvato dalla Camera il 12 marzo scorso (costrizione matrimoniale e matrimonio precoce) si punisce chi induce un altro a sposarsi usando violenza, minacce o approfittando di una infermità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena va da 2-6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto. Si può quindi arrivare fino a 10 anni e mezzo di carcere.
Formazione Forze dell’ordine – per contrastare tutte queste fattispecie verranno istituiti corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia per la prevenzione che sul perseguimento dei reati.
Cristina Montagni