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Il DELITTO DI FEMMINICIDIO ENTRA NEL CODICE PENALE
Il 7 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro degli interni Matteo Piantedosi, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, introduce il delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

Il Consiglio dei Ministri, ha così approvato il 7 marzo scorso un disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il testo è un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro l’attuale e drammatico fenomeno sulle manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.
In tale scenario si inserisce una nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica e per la particolare struttura di reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo. Si prevede venga punito con questa pena “chiunque cagioni la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. In linea con tale intervento, le stesse circostanze di reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso e con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Il testo prevede inoltre:
- l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
- introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
- prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
- interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
- introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, il diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- estende nella fase dell’esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
- introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.
L’intervento – di particolare rilevanza – rientra nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e in sintonia con le linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
Cristina Montagni
Contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica: contenuti del nuovo DDL approvato dal Consiglio dei ministri
Il 7 giugno 2023 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica che verrà ora presentato in Parlamento per l’iter di conversione.

Il provvedimento era in cantiere da tempo insieme al Ministro della Giustizia Nordio e il Ministro degli Interni Piantedosi dove nonostante l’Italia abbia una buona legislazione contro la violenza sulle donne (Codice Rosso) è stato opportuno intervenire su alcune criticità soprattutto nell’applicazione delle norme contro la violenza a partire da due elementi fondamentali. Rafforzare le misure di prevenzione delle vittime e velocizzare i tempi di intervento per quanto riguarda le misure cautelari, soprattutto perché l’Italia ha avuto alcune condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio sul tema.
Partendo dal Codice Rosso di seguito le misure illustrate in conferenza stampa a fine lavori:
- velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
- rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
- rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
Il disegno di legge recepisce inoltre:
- le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- le osservazioni contenute nella relazione finale della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché ogni forma di violenza di genere”;
- gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia.
Principali misure introdotte
1. Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore
L’“ammonimento” da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Con il decreto legislativo del 7 giugno 2023 si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. Si includono ora i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento. Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.
2. Potenziamento delle misure di prevenzione
Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. Si prevede, infine, che in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare
Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.
4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.
6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.
7. Arresto in flagranza differita
Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le quarantotto ore dal fatto.
8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione
Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
10. Sospensione condizionale della pena
Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.
11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime
Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.
Redazione Women For Women Italy
Presentazione Primo Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro
La violenza di genere regolata da convenzioni ONU e UE, con l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ratificata da 193 Stati delle Nazioni Unite, ribadisce l’impegno sul lavoro dignitoso, riduzione delle disuguaglianze, promozione della salute, benessere, eliminazione della violenza di genere e ogni forma di discriminazione. Per una sua piena applicazione è necessario accelerare su leggi, politiche, bilanci e istituzioni, per le quali si chiede un maggiore investimento sulle statistiche di genere poiché è disponibile meno della metà dei dati per monitorare il Goal 5.

Il 23 novembre presso la Camera dei deputati a Roma, l’associazione 6Libera.6come6 ha presentato il 1° Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro. Ad aprire il convegno l’onorevole Carolina Varchi, capo gruppo della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, la presidente dell’associazione 6Libera.6come6, avv. Dhebora Mirabelli e la criminologa Maria Pia Giulia Turiello, direttore del dipartimento Ricerca Business School Bocconi. Una giornata ricca di spunti accompagnata da magistrati e avvocati esperti che si sono confrontati con il mondo delle imprese per garantire alle vittime tutele, protezione ed affermare una cultura aziendale libera da discriminazioni, abusi, molestie e violenze.
Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro
Un focus specifico nella giornata di studio per presentare il 1° Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro che avrà il compito di tracciare un percorso nazionale osservando il sistema normativo insieme a iniziative di prevenzione e contrasto. L’indagine predisposta per il contesto italiano indicherà strategie e politiche rispetto al fenomeno, segnalando necessità, best practice e proporre potenziamenti sulla materia. L’approccio metodologico si avvale di ricerche sul campo e studi provenienti dalla letteratura esistente. Un corpus di documenti costituito da trattati, convenzioni, dichiarazioni internazionali ed europee che delineano il fenomeno e indicano quali sono le tutele per lavoratrici e lavoratori. Esperti in materia analizzeranno rapporti e dati provenienti da organismi internazionali, sindacati, istituzioni e società civile, unitamente ai contratti nazionali di lavoro, accordi fra le parti sociali e datoriali e codici etici adottati dal settore privato. Un lavoro complesso in cui verrà esaminata l’impostazione penale ed amministrativa che regola il fenomeno italiano. Lo studio prevede iniziative di prevenzione definite dalle parti sociali, istituzioni e società civile, insieme a protocolli di intesa, documenti delle reti territoriali e regionali nelle aree metropolitane. Durante l’indagine saranno disposti gruppi di discussione con aziende e interviste ad hoc a figure del sistema sindacale, datoriale, istituzionale e della società civile. Le inchieste – di tipo qualitativo – avranno un approccio ricognitivo rispetto alle iniziative prese dagli organismi consultati per trarre raccomandazioni su aspetti normativi sociali e culturali.

Impatto economico causato dalla violenza di genere
Violenze sessuali e molestie incidono sulle vittime in termini di benessere, salute psico-fisica, dignità, autostima e lavoro. La regolarità degli atti persecutori impatta a livello fisico e psicologico attraverso sentimenti di paura, vergogna, rabbia, disperazione, ansia, depressione, sonno, etc. Questi avvenimenti provocano nella vittima stress post-traumatici, che sarebbe più esposta a comportamenti suicidari. Ci sono anche azioni che si manifestano con sistematicità; molestie sul lavoro all’interno del contesto aziendale o soggetti esterni all’impresa che incidono sulla salute e benessere di altri individui; testimoni, colleghi, pazienti e clienti, familiari e amici delle vittime. In generale questi indicatori provocano elevati costi sociali che pesano sulla collettività, sui bilanci delle aziende per potenziali assenze dei lavoratori, aumento del turnover del personale, incremento dei costi di reclutamento, formazione, reputation aziendale, crescita dei premi assicurativi e costi in consulenze mediche, spese per assistenza e prestazioni sociali dovute al pre-pensionamento.
Uniformità negli strumenti di prevenzione
Lacunoso sotto il profilo legale è il fenomeno della violenza di genere nel mondo del lavoro. La difficoltà risiede nell’assenza di una definizione universale che contempli aspetti e declinazioni. La legislazione internazionale (OIL Convenzione n. 190 e raccomandazione n. 206) stabilisce forme di protezione rispetto alle tipologie di molestie e violenze sul lavoro. Tuttavia, la mancanza di una visione comune suggerisce scarsa chiarezza rispetto all’identificazione del fenomeno e predisposizione di strumenti per la prevenzione e contrasto dello stesso. Poco studiati sono anche i comportamenti violenti che si manifestano sul lavoro come il bossing, bullismo e mobbing. La normativa contempla alcune tipologie di lavoratori; migranti, lavoratrici domestiche o stagionali, ma ignora una quota di lavori cosiddetti emergenti nati con la Gig economy (sistema basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo) che non solo produce lavoro povero ma concepisce forme di occupazione on demand dove i lavoratori sono senza garanzie e tutele sociali. Questo tipo di occupazione – precario, non controllato e mal retribuito – espone gli occupati ad elevati rischi di abuso e molestia.
Prevenzione, formazione e sensibilizzazione le parole chiave contro la violenza
Statistiche europee affermano che l’Italia è al decimo posto per denunce sulla violenza; solo una denuncia su dieci viene dichiarata, mentre i paesi del nord europa si attestano in cima alla classifica. La violenza, subita nei luoghi di lavoro, è dovuta a squilibri interni all’impresa – posizione dominante di un soggetto – dove la gerarchia nei rapporti di potere produce discriminazioni nei ruoli pubblici e privati. Studi epidemiologici indicano che oltre 200mila persone ogni anno si tolgono la vita per cause di lavoro e 1 persona su 5 compie questo gesto per la mancanza di occupazione. La probabilità di togliersi la vita è 3,5 volte più alta nelle donne e riconducibile a una rottura dell’equilibrio psicofisico della persona che nel tempo sviluppa risposte sul piano somatico e psicologico. La parola chiave per contrastare la violenza è prevenzione. Ma è necessario anche affiancare la denuncia in forma anonima e indicare la presenza di un responsabile in grado di fornire report aggiornati per monitorare comportamenti scorretti in azienda. In generale piccole e medie imprese pensano sia efficace definire linee guida, investire in formazione per prevenire azioni discriminatorie all’interno degli spazi di lavoro.
Indeterminatezza della norma
Un inasprimento della pena non conduce ad una riduzione del fenomeno criminale; è provato che nell’ipotesi in cui il legislatore sia intervenuto nell’acuire il regime sanzionatorio, i risultati non hanno prodotto le risposte sperate. Questa indeterminatezza pone questioni di carattere costituzionale; quindi, se l’obiettivo del legislatore era migliorarla, in realtà interventi successivi l’hanno depauperata. Con la legge 69 del 2019 (Codice Rosso) vi è stato il tentativo di codificare nuove fattispecie aumentando le pene, ma fenomeni come vittimizzazione secondaria, violenza assistita e atti persecutori in famiglia rappresentano un vero allarme sociale. In sintesi, tutti gli operatori del settore sono chiamati ad intervenire con investimenti in formazione per mitigare gli elevati costi sociali.
Educare alla non violenza è un esercizio che si impara in famiglia
Il codice rosso è “macchiato di sangue” perché le violenze sono perpetrate in vari contesti sociali. Il nostro paese è culturalmente impreparato nonostante la normativa sulle tutele e diritti soggettivi è definita da associazioni europee all’avanguardia, di fatto però mal applicata. La donna che denuncia va protetta in strutture adeguate e la Convenzione di Istanbul – ratificata dall’Italia nel 2013 – spiega che in assenza di una denuncia, la donna deve essere tutelata. In conclusione, la parola d’ordine è sensibilizzare per una rinascita culturale partendo dalla famiglia, luogo deputato alla crescita nel rispetto dei valori e della libertà.
Composizione Osservatorio Digitale Europeo
Comitato scientifico di coordinamento della ricerca: giuristi, imprenditori, esperti di relazioni sindacali, medici del lavoro e dirigenti ONU: giudice Valerio de Gioia; avv. Massimo Rossi, avv. Francesco Mazza, criminologa Antonella Formicola, avv. Massimo Oreste Finotto, On. Carolina Varchi, Prof. Sandro Calvani, presidente Società Italiana Medicina del Lavoro Giovanna Spatari, imprenditore Pierantonio Invernizzi, imprenditrice Giulia Giuffré, esperta relazioni sindacali Elisabetta Fugazza.
Esperti alla promozione per la diffusione della ricerca presso aziende italiane: dott. Carmelo Aristia, d.ssa Anna Sciortino, d.ssa Laura Piccolo, dott. Jonathan Morello Ritter, on. Giuseppe Catania, d.ssa Rosellina Amoroso.
È legge il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne
Il 17 luglio il ddl n. 1200 “Codice Rosso” a tutela delle donne vittime di violenza è diventato Legge. Con 197 voti favorevoli e nessun contrario, il testo di 21 articoli che individua i reati di violenza domestica e di genere, dallo stalking allo stupro, dai matrimoni forzati al revenge porn, prevede procedimenti penali più veloci al fine di prevenire e combattere la violenza di genere. Il punto di forza della legge non riguarda solo l’inasprimento della pena detentiva ma agisce sulla tempestività dell’intervento delle forze della pubblica sicurezza per scongiurare i fenomeni di femminicidio che sono diventati una piaga nazionale.
La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha dichiarato “ora è necessario operare sul piano della riduzione dei tempi dei processi penali ed il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato “ora lo Stato dice ad alta voce che le donne in Italia non si toccano”, rammentando che in Italia ogni 72 ore muore una donna per femminicidio, una vera e propria emergenza sociale. Con la conversione in Legge del testo del decreto vi sarà l’obbligo di ascoltare la donna entro 3 giorni dalla denuncia, inasprendo le pene per i reati di violenza sessuale, eliminando le attenuanti per il femminicidio ed introducendo nuovi reati come il “revenge porn” e la deformazione permanente del volto per proteggere le donne e i loro figli.
Il premier Giuseppe Conte ha definito la Legge uno strumento pensato per aiutare le numerose donne che quotidianamente sono minacciate, stolkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti.
DDL N. 1200/2019 > SCARICA IL TESTO PDF
Cristina Montagni
Codice Rosso, il pacchetto violenza sulle donne passa al Senato

Il 3 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il pacchetto di misure che inaspriscono le pene in materia di violenza sulle donne. Si promette un iter veloce nelle indagini riguardanti i reati di violenza domestica e di genere e prevede che la vittima dovrà essere ascoltata entro poche ore dalla violenza per applicare la misura cautelare nei confronti dell’indagato per evitare che le violenze sfocino in omicidi. Il decreto battezzato “Codice Rosso” voluto dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede e dal ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, passerà al Senato ad eccezione della norma sulla castrazione chimica che sarà presentato successivamente. Codice Rosso contempla quindi una serie di misure tra cui il revenge porn di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (Revenge Porn) e di estendere l’uso del braccialetto elettronico a tutte le misure a tutela delle vittime di violenza (es. ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alla vittima).
Analizziamo in dettaglio il pacchetto Codice Rosso
Processi veloci – si introduce una corsia preferenziale per le denunce e le indagini per i reati sessuali. Si prevede che la comunicazione del reato viene data immediatamente anche in forma orale a cui segue quella scritta con le indicazioni e la documentazione prevista. Il pubblico ministero avrà tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per raccogliere le informazioni, ad eccezione solo se la vittima è un minore. Altra novità è l’allungamento dei tempi per sporgere la denuncia: la vittima avrà 12 mesi e non più 6 per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale.
Stalking – la reclusione passa da un minimo di 1 anno fino a 6 anni e 6 mesi
Revenge porn e sexting – l’emendamento approvato introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter. Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena è applicata a chi ha ricevuto, acquisito immagini o video e li pubblica o li diffonde senza il consenso della persona interessata al fine di recare un danno di immagine. La pena aumenta se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa anche attraverso strumenti informatici o telematici. La pena aumenta da un terzo alla metà se i reati sono commessi a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. (leggi il mio articolo)
Violenza sessuale e abusi nei confronti di minori – La violenza assume un peso rilevante in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso denaro o qualsiasi altra cosa utile.
La pena sarà aumentata di 1/3 nelle ipotesi più gravi, cioè:
se commesso a genitori, nonni o parenti stretti a prescindere dall’età della vittima;
se commesso nei confronti di chi non ha compiuto ancora 18 anni;
se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni;
se la vittima non ha compiuto ancora 10 anni la pena si raddoppia;
se la violenza sessuale è di gruppo, le pene vanno da 8 a 14, anziché da 6 a 12.
Comunicazione tra gli uffici dei tribunali in caso di procedimenti su minori
Nel processo il minore verrà sempre considerato persona vulnerabile e quindi da tutelare di più se deve essere testimone in un processo sempre fino a che non compie 18 anni.
Maltrattamenti in famiglia o conviventi – il carcere passa da 3 a 7 anni, anziché da 2 a 6 anni. Se i maltrattamenti avvengono di fronte ad un minore o di una donna incinta o di un diversamente abile, la pena arriva fino a 10 anni e mezzo di carcere. Per il reato di maltrattamenti e lo stalking sarà possibile applicare misure di controllo e prevenzione come la “sorveglianza speciale” di pubblica sicurezza.
Sfregio del viso – La deformazione del volto con l’acido o un qualsiasi altro sfregio permanente di una donna sarà considerato reato e verrà punito col carcere da 8 a 14 anni. Inoltre, se la vittima della deformazione viene uccisa, si applicherà la pena dell’ergastolo.
Estensione della pena fino all’applicazione dell’ergastolo
In caso di omicidio, si applicherà l’ergastolo sia se il colpevole conviveva con la vittima, sia se aveva una relazione stabile senza convivere sotto lo stesso tetto. Inoltre, l’omicidio in questi casi sarà considerato aggravato anche se il rapporto con la vittima era già terminato. In questo caso si applicherà il carcere da 24 a 30 anni.

Matrimonio forzato e orfani di femminicidio – con l’emendamento approvato dalla Camera il 12 marzo scorso (costrizione matrimoniale e matrimonio precoce) si punisce chi induce un altro a sposarsi usando violenza, minacce o approfittando di una infermità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena va da 2-6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto. Si può quindi arrivare fino a 10 anni e mezzo di carcere.
Formazione Forze dell’ordine – per contrastare tutte queste fattispecie verranno istituiti corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia per la prevenzione che sul perseguimento dei reati.
Cristina Montagni
