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Il DELITTO DI FEMMINICIDIO ENTRA NEL CODICE PENALE

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Violenza sulle donne: rappresentazione degli abusi con la tecnica del fotogiornalismo

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PINK BOX: la scatola magica si trasforma in un punto antiviolenza

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Road Map cabine antiviolenza

“Donna, vita e libertà”, Premio Sacharov 2023 a Jina Mahsa Amini e alle manifestanti iraniane

12 dicembre 2023 emiciclo Parlamento europeo a Strasburgo

Rappresentanza delle donne e l’impegno della European Women’s Lobby alle elezioni di giugno 2024

Rossella Poce, Presidente Lef-Italia

(a sinistra) Rossella Poce, Presidente Lef-Italia
(a destra) M. Ludovica Bottarelli, Segretaria Generale Lef-Italia- Osservatorio EWL
On. Beatrice Covassi del gruppo S&D
Oria Gargano, Presidente Cooperativa Sociale Befree, Membro del Direttivo LEF- Italia

Titti Carrano, Avvocata D.i.Re per l’Italia

Contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica: contenuti del nuovo DDL approvato dal Consiglio dei ministri

Il 7 giugno 2023 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica che verrà ora presentato in Parlamento per l’iter di conversione.

Il provvedimento era in cantiere da tempo insieme al Ministro della Giustizia Nordio e il Ministro degli Interni Piantedosi dove nonostante l’Italia abbia una buona legislazione contro la violenza sulle donne (Codice Rosso) è stato opportuno intervenire su alcune criticità soprattutto nell’applicazione delle norme contro la violenza a partire da due elementi fondamentali. Rafforzare le misure di prevenzione delle vittime e velocizzare i tempi di intervento per quanto riguarda le misure cautelari, soprattutto perché l’Italia ha avuto alcune condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio sul tema.

Partendo dal Codice Rosso di seguito le misure illustrate in conferenza stampa a fine lavori:

  • velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
  • rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
  • rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
  • migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il disegno di legge recepisce inoltre:

  • le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
  • le osservazioni contenute nella relazione finale della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché ogni forma di violenza di genere”;
  • gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia.

Principali misure introdotte

1. Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore

L’“ammonimento” da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Con il decreto legislativo del 7 giugno 2023 si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. Si includono ora i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento. Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

2. Potenziamento delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. Si prevede, infine, che in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare

Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.

4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica

Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.

6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.

7. Arresto in flagranza differita

Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le quarantotto ore dal fatto.

8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico

Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione

Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

10. Sospensione condizionale della pena

Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.

11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime

Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.

Redazione Women For Women Italy

Giustizia Internazionale per donne vittime di stupri in Ucraina

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“L’Italia” ha detto il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Antonio Tajani “promuove iniziative internazionali per valorizzare il ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti, nel mantenimento della pace e ricostruzione dei post-conflitti in linea con l’Agenda “Donne, Pace e Sicurezza” delle Nazioni Unite”. Il titolare del dicastero di recente ha espresso vicinanza alle donne e ragazze ucraine che vivono il dramma della guerra per le sofferenze e abusi, alle ragazze afghane affinché i progressi ottenuti negli ultimi venti anni sull’istruzione, libertà di movimento, partecipazione politica, economica, sociale e culturale del loro Paese non vadano persi, alle ragazze iraniane che chiedono rispetto dei diritti affrontando una brutale repressione condannata dal nostro Governo.

Maria Tripodi, sottosegretario Affari Esteri e Cooperazione internazionale – Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e Pari Opportunità

Assicurare alla giustizia internazionale le violenze di guerra in Ucraina

In merito alla violenza sulle donne, a gennaio si è costituito a Roma un tavolo tecnico coordinato dal Ministero degli Esteri e Ministero delle Pari Opportunità per riflettere sulla protezione delle donne vittime di stupri di guerra in Ucraina e come assicurare alla giustizia internazionale i colpevoli dei crimini compiuti dall’inizio del conflitto. Lo scopo era individuare risorse per migliorare la risposta della comunità e degli organismi internazionali e analizzare i fattori che generano paura di denunciare da parte delle sopravvissute che permettono agli esecutori di restare impuniti. Le vittime di guerra – hanno sostenuto le esperte – non solo non hanno garanzie sul soddisfacimento delle richieste di giustizia e di risarcimento morale, ma vengono spesso incolpate ed espulse dalle comunità di appartenenza. Con il conflitto Russo-Ucraino l’antica questione dell’impunità rischia di ripetersi; occorre perciò tracciare un percorso che fornisca loro protezione con il supporto delle organizzazioni della società civile ucraina.

Protezione alle sopravvissute vittime di violenza

Diverse le attività che può intraprendere il governo italiano. Dare voce alle donne vittime di violenza e agli operatori che possono intercettare i bisogni delle donne, uomini e bambini per uscire dal trauma e avviare un processo di emancipazione che non deve essere solo nazionale ma coinvolgere l’intera comunità internazionale per costruire una cultura contro lo stigma ed il silenzio. La seconda riguarda l’adeguamento della legislazione nazionale portando il tema nelle sedi opportune insieme al coordinamento del ministero degli esteri e delle pari opportunità. Il terzo canale è l’accoglienza che attiene alla formazione dei soggetti: dai magistrati, alle forze di polizia fino agli operatori sanitari. L’Italia sin dall’inizio del conflitto ha destinato risorse per 500mila euro alle vittime di violenza, e con la crisi umanitaria ha assegnato oltre 10milioni di euro all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per fornire aiuto ai rifugiati ucraini e alle sopravvissute per una futura crescita personale. Il nostro Paese – secondo contributore delle Nazioni Unite per vittime di abusi e sfruttamento sessuale – ha rifinanziato questo fondo presso la Corte Penale Internazionale ed è attiva affinchè sia ripristinato il tessuto sociale del paese colpito.

Pulizia etnica una strategia politica

I crimini contro le donne non interessano un singolo paese. L’Italia ha avviato un percorso antiviolenza implementando il fondo antitratta per le rifugiate, le case rifugio e centri antiviolenza. Va ricordato che i crimini contro le donne spesso vengono ignorati o sottovalutati; hanno profonde radici culturali, sono utilizzati come arma di guerra e dovrebbero essere giudicati fuori legge. Da quando l’esercito di Kiev ha liberato parte dei territori occupati da Mosca, sono emerse violenze condotte dai militari russi: donne violentate davanti ai propri figli, donne costrette a barattare il corpo per avere salva la vita, ragazze chiuse in seminterrati e sottoposte a sevizie e stupri di gruppo, senza risparmiare gli stupri a bambini e bambine di appena un anno. Questa condotta si configura come una strategia politica per umiliare non solo la donna ma un intero popolo, un tentativo di pulizia etnica e desertificazione vitale di un territorio. Per dare significato alle violenze è necessario quindi definire un quadro giuridico nazionale ed internazionale con strumenti di accoglienza per assistere le donne ad affrontare la vita.

Sottostima delle denunce per abusi sessuali

Le Nazioni Unite hanno registrato più di 124 denunce di violenza sessuale ma è probabile che i numeri siano più alti perché se per una donna è difficile manifestarsi, per un uomo lo è ancora di più. E’ utile riflettere che lo Statuto della Corte Internazionale include un’ampia lista di crimini a sfondo sessuale mai pensata e scritta dal secondo dopo guerra. Le categorie della violenza che i giuristi hanno immaginato, oggi sono inclusi nello STATUTO DI ROMA ma per dare ampiezza dei crimini commessi è necessario citare lo stupro, la violenza forzata, la sterilizzazione forzata, l’aborto forzato, lo sfruttamento sessuale, la tratta, la castrazione ed altre forme di brutalità che è difficile codificare per definire la violenza di genere nella sua interezza. La seconda riflessione riguarda la Corte Penale Internazionale che interviene laddove gli stati nazionali non possono o non vogliono intervenire. Tuttavia, il ruolo della giustizia nazionale è rilevante perché la vittima vede aperta una procedura penale nel proprio Stato dove viene riconosciuta l’azione criminosa, quindi immorale. Un’altra osservazione riguarda la criminalizzazione degli atti che potrebbero essere assimilati alla persecuzione di genere, quest’ultima più facile da provare, dove le conseguenze sono devastanti a livello fisico e psicologico sia nel breve che nel lungo periodo. Nel breve periodo può insorgere paura, mancanza di aiuto e disperazione mentre nel lungo periodo può manifestarsi depressione, disordini d’ansia, sintomi somatici multipli, difficoltà di ridefinire relazioni intime, vergogna e stigmatizzazione. Un fattore poco analizzato riguarda l’impatto transgenerazionale degli eventi che coinvolgono soprattutto le future generazioni.

Istituire processi difronte la Corte Penale Internazionale

Le donne sono ancora considerate bottino di guerra. È solo nel 1993 che la Convenzione di Vienna afferma che i diritti delle donne sono parte inalienabile ed indivisibile dei diritti umani universali. Da qui una particolare attenzione all’attuale conflitto per il vaglio e reperimento dei documenti, una sfida che dovrà affrontare la Corte Penale Internazionale. L’Ucraina, nel frattempo, ha predisposto programmi di reinserimento nel tessuto sociale per evitare il problema della doppia vittimizzazione. Da un lato si presenta la vittimizzazione in ambito processuale, dall’altro esiste la difficoltà della risocializzazione. In merito a ciò a maggio dello scorso anno è stato siglato un accordo tra le Nazioni Unite ed il governo ucraino per sostenere le vittime sulla base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza per Donne, Pace e Sicurezza, in cui si afferma che le donne non sono solo vittime, ma agenti di cambiamento. Le relatrici ragionano anche sulla difficoltà di istituire processi difronte la Corte Penale Internazionale anche per l’uscita della Russia – dopo il 15 marzo – dal Consiglio d’Europa e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Esiste però una responsabilità che è in capo alle giurisdizioni nazionali dove c’è la possibilità che gli Stati possano giudicare i reati, secondo lo Statuto di Roma, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi i fatti. Infine, è utile ricordare che esistono altri strumenti; ad esempio, all’interno delle Nazioni Unite vivono diversi comitati che hanno competenze in merito ai diritti umani e all’accertamento dei crimini.

Cristina Montagni

  • Al tavolo tecnico hanno collaborato: Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, Paolo Lazzara, vice presidente Inail, Kateryna Levchenko, commissaria del governo ucraino per le politiche di parità di genere. Matilda Bogner, presidente della Missione ONU di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, Paolina Massidda, Principal Counsel presso l’Ufficio indipendente del Public Counsel per le vittime, Corte penale internazionale, Ghita El Khyari, Capo del Segretariato del Fondo per la pace e l’aiuto umanitario delle donne, Laura Guercio, sociologa dei diritti umani presso l’Università di Perugia ed esperta italiana del Meccanismo di Mosca dell’OSCE, Irene Fellin, rappresentante speciale del Segretario generale per le donne la pace e la sicurezza della NATO, Valeria Emmi, senior specialist per advocacy e networking del CESVI – Cooperazione, emergenza e sviluppo.

La donna nelle organizzazioni mafiose: tra solitudine e speranza

L’evoluzione del ruolo della donna nelle organizzazioni mafiose”, questo il titolo del convegno svolto a fine novembre presso l’aula magna della Suprema Corte di Cassazione e promosso dall’Associazione 7colonne, al quale hanno partecipato accademici e relatori per approfondire le trasformazioni delle donne nella criminalità organizzata. L’incontro segna come la forza, il coraggio e la fiducia nelle istituzioni possono avere un peso decisivo nel contrastare l’ideologia mafiosa.

L’evoluzione del ruolo della donna nelle organizzazioni mafiose

Significativi gli interventi del primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione, dott.ssa Margherita Cassano, il presidente della Pontificia Accademia Mariana Internationalis (Santa Sede), prof. Fr. Stefano Cecchin, il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Cons. Elisabetta Ceniccola, il sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Cons. Diana De Martino, il vice direttore generale della pubblica sicurezza S.E. Vittorio Rizzi, l’accademico pontificio presso la Pontificia Accademia Mariana Internationalis (Santa Sede), prof. P. Gian Matteo Roggio, l’accademico pontificio presso la Pontificia Accademia Mariana Internationalis (Santa Sede), dott. Fabio Iadeluca.

Potere e ricchezza oltre il valore della persona

Le attuali conoscenze non consentono una visione organica della condizione femminile all’interno delle strutture mafiose. C’è un dualismo nell’essere donna all’interno di queste realtà che da un lato le porta alla premiership, dall’altro una ribellione alla sovrastruttura mafiosa. Certo è che nelle organizzazioni la donna riveste un ruolo cardine perché garante dell’educazione dei figli secondo “modelli e valori” improntati alla sopraffazione insieme al controllo del territorio. Gestisce gli affari in situazioni di difficoltà; perciò, la sua centralità diventa complessa quando si tratta di scegliere forme di imparentamento tra famiglie. “L’adesione a legami parentali” ha sottolineato Margherita Cassano “è orientata alla ricerca del potere e ricchezza che va oltre il valore della persona”. Un’altra spiegazione è che le donne dei clan mafiosi non si sono mai dissociate dalla famiglia, è il caso di Giuseppina Pesce – collaboratrice di giustizia – che disconoscendo la nipote ha affermato il tradimento della stessa. Un fenomeno oscuro è la scelta di alcune donne – estranee all’ideologia mafiosa – di entrare nel sistema per ottenere il riconoscimento del potere sul territorio. Infine, c’è il tema delle varie modalità di comunicazione che raccontano prospettive nuove per raggiungere particolari forme di dissociazione.

Famiglia e ambiente falsa prospettiva del tessuto sociale

Le mafie sono organizzazioni poliedriche con stili e codici d’onore diversi. Esistono mafie autoctone presenti nei territori e relazionarsi con queste realtà sociali significa comprendere la natura del fenomeno e com’è organizzato. La famiglia e la società civile sono elementi da non trascurare; infatti, le organizzazioni sfruttano i rapporti socio-familiari per plasmare un’istituzione parallela creando una sovrapposizione dei piani. La società mafiosa è molto devota, ma ha una falsa prospettiva del tessuto sociale, della religione e dell’essere umano; una visione distorta per conquistare potere e controllo all’interno e all’esterno della famiglia. In tale condizione la donna diventa il motore del nucleo familiare come è il caso di Serafina Battaglia che negli anni ’60 – prima collaboratrice di giustizia – ha mostrato quale fosse la sua caratura. A seguito dell’uccisione del figlio Salvatore Lupo Leale, nel ‘62 decise di collaborare, diventando testimone implacabile in molti processi. In conclusione, il filo rosso che lega le storie di mafia è fornito da due elementi: da un lato il senso di solitudine delle donne che hanno scelto una vita diversa, dall’altro un sentimento di speranza dettato dalla capacità di ascolto delle forze dell’ordine. Complessivamente queste narrazioni richiamano al senso di responsabilità, al rispetto e all’ascolto per accompagnare queste vite e ristabilire la giusta armonia.

Percorso virtuoso alla ricerca di nuova armonia nelle relazioni umane

Le donne di mafia hanno seguito il percorso di emancipazione delle donne nella società ma in senso negativo, questa condizione si può leggere come un elemento di liberazione. All’interno della società criminale, piramidale e strutturata, l’emancipazione femminile ha mostrato la capacità di assumere ruoli maschili, manageriali e decisionali. Nella “scalata” al potere, le donne hanno beneficiato – rompendo il tetto di cristallo – di una maggiore scolarizzazione e ciò ha generato un salto di qualità perché oltre ad assumere i ruoli tradizionali dell’uomo, ha valorizzato il know-how acquisito per impiegarlo nell’organizzazione. Nel tempo le associazioni criminali hanno maturato destrezza ed intelligenza strategica: è negli anni ‘90 che si diffonde un ruolo inedito delle donne, da una parte l’uso disinvolto dei mezzi di comunicazione, dall’altra saper tessere rapporti con i “colletti bianchi” per godere di una qualche forma di impunità. Esistono elementi di rottura positivi e negativi nella tradizione mafiosa. Positivi perché in diversi casi si è verificata una lacerazione dei codici tradizionali all’organizzazione, è il caso di testimoni e collaboratrici di giustizia, mentre tra i fattori negativi c’è un uso crescente dei mezzi di comunicazione verso l’esterno. Ci sono donne che per “rompere” con i clan di appartenenza, hanno sentito il bisogno di avvicinarsi allo Stato per salvare i figli in un contesto in cui avrebbero percorso le orme del padre, del nonno e del fratello. Oggi alcune di loro hanno compreso che esiste una speranza e un esempio proviene dal programma dell’Associazione Libera con il progetto “Liberi di scegliere”. Il protocollo firmato a luglio del 2020 e guidato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minorenni, Procura di Reggio Calabria e Procura Nazionale Antimafia e sostenuto dalla CEI, propone di accogliere donne e minori che vogliono uscire dal circuito mafioso e indica una rete di protezione per assicurare un’alternativa di vita ai minori e alle loro madri provenienti da famiglie mafiose.

Percezione quantitativa del fenomeno secondo il sesso

Vice direttore generale pubblica sicurezza e direttore centrale della polizia criminale, S.E. Vittorio Rizzi

L’evoluzione della donna nelle organizzazioni mafiose è multiforme perché richiama il suo ruolo nel crimine. Indagini quantitative provenienti dalla sociologia criminale hanno mostrato che rispetto alla popolazione maschile, l’incidenza femminile si attesta tra il 10 e 20%; range confermato da elaborazioni compiute negli ultimi tre anni. Le statistiche evidenziano che su 904 soggetti ammessi al programma di protezione, solo il 5% della popolazione maschile ha beneficiato del sistema di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Un dato che fa riflettere riguarda una platea ristretta di testimoni di giustizia che su un campione di 57 individui, il 32% è costituito da donne appartenenti alla Ndrangheta, di cui 11 ritenute ad alto rischio. La presenza femminile è attiva anche nella criminalità informatica, dove le competenze in questo settore giocano un ruolo rilevante. Per concludere, uno studio sulle neuroscienze condotto dall’università di Harvard, ha restituito un’immagine di speranza di una società sempre meno violenta. Le ragioni del declino della violenza risiedono nelle istanze civilizzatrici della società (empatia, cultura, conoscenza, femminizzazione) che superano i demoni della coscienza umana: predazione, violenza e istinto di sopraffazione.

La Chiesa contrasta la criminalità e restituisce alla donna un’immagine nuova

A destra l’accademico pontificio alla Pontificia Accademia Mariana Internationalis, prof. P. Gian Matteo Roggio

È un fatto che alcune esperienze religiose – come quelle musulmane – lasciano la donna in condizione di inferiorità e alla mercè dell’uomo. Per molto tempo questa è stata la condizione femminile all’interno delle organizzazioni criminali. Il loro futuro era stabilito, un futuro che non guardava agli interessi della persona, ma agli interessi dell’organizzazione rispetto alla quale si trovava in uno status di minorità. Da questo punto di vista le religioni in parte hanno concorso a creare quell’humus culturale che ha permesso alle associazioni di disporre delle donne a loro piacimento. “Questa visione” ha chiarito Gian Matteo Roggio “sta cambiando e le religioni oggi sono sensibili alla materia; infatti, a settembre durante il VII Congresso dei leader delle religioni mondiali in Kazakhistan “è stato ribadito che il compito della Chiesa è contrastare i fenomeni criminali, mafiosi e terroristici”. La consapevolezza di combattere queste realtà con le armi “deboli” della cultura passa attraverso un’immagine nuova della donna: non più in condizione di minorità ma una persona che vive la vita in perfetta uguaglianza tra i sessi; questa è la “carta” che le religioni possono offrire per combattere le organizzazioni criminali, un servizio rivolto all’intera comunità cercando un comune luogo di collaborazione.

Cristina Montagni