Home » Posts tagged 'violenza sessuale'
Tag Archives: violenza sessuale
Violenza sulle donne: rappresentazione degli abusi con la tecnica del fotogiornalismo
Si è conclusa a Roma il 22 novembre – nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli, la mostra fotografica di Stefania Prandi “Rinate – Oltre il femminicidio”, un progetto dell’associazione REA-ReAgire in collaborazione con Fondazione Vodafone, Fondazione Media Literacy e l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.
Hanno partecipato all’evento Pina Picierno – Vicepresidente del Parlamento europeo, Carlo Corazza – direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Lina Gálvez Muñoz – membro della commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere del Parlamento Europeo, Silvia Belloni – Presidente REA-ReAgire alla Violenza, Lucia Zaietta – Segretaria generale della Fondazione Vodafone, Lidia Gattini – Fondazione Media Literacy e la fotografa Stefania Prandi che ha portato le testimonianze di Azadeh e giovani reporter della rete di scuole coinvolte nel progetto.

Con la tecnica del fotogiornalismo si è ripercorso il vissuto di quattro donne sopravvissute alla violenza: Azadeh, Beatrice, Laura, Marina. Un racconto potente che attraverso ritratti, foto e racconti, è stato possibile ricostruire i meccanismi della violenza maschile.
Durante la giornata sono stati presentati anche i risultati del progetto rivolto alle scuole, durante il quale le protagoniste degli scatti hanno dialogato con più di 500 ragazzi e ragazze, e grazie alla loro testimonianza hanno narrato il proprio vissuto ai più giovani. Nel corso degli incontri, nelle scuole è stata realizzata un’indagine, grazie a questionari e interviste tenuti da giovani reporter che fanno parte della rete delle redazioni scolastiche della Fondazione Media Literacy. Le redazioni radiofoniche hanno poi prodotto podcast e articoli di giornale per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.
Pina Picierno ha affermato che “la violenza sulle donne rappresenta una questione antica che si alimenta di una mentalità secondo cui le donne sono inferiori agli uomini. Questa mentalità porta al senso di possesso e si trasforma in violenza. In Europa, ogni 6 ore una donna è vittima di violenza da parte di uomini: una strage quotidiana. Questi numeri parlano di ognuna di noi che direttamente o indirettamente abbia avuto un esperienza di violenza. È necessario fermare la cultura che alimenta questa violenza, che ha un nome preciso, si chiama patriarcato. A ogni studente, ragazzo e uomo voglio ribadire un concetto essenziale e inconfutabile: ogni atto sessuale privo di consenso è sempre e comunque uno stupro”.

70% del campione, i giovani non hanno ricevuto strumenti necessari per gestire il rispetto tra generi diversi. Giudizio espresso dal 90% delle ragazze e dei ragazzi, che sostengono sia necessario introdurre l’educazione di genere nelle ore di insegnamento a scuola
Indagine “Rinate – Oltre il femminicidio”
Per il 70% degli intervistati, i giovani non hanno ricevuto strumenti necessari per gestire il rispetto tra generi diversi, sentita perlopiù dal 90% delle ragazze e dei ragazzi, che sostengono sia necessario introdurre l’educazione di genere nelle ore di insegnamento a scuola. Dall’analisi emerge che circa il 75% degli studenti intervistati ritiene sia necessario un maggiore impegno per migliorare la situazione in questo ambito. Proseguendo nell’analisi si capisce che solo il 10% delle intervistate ha dichiarato di essere stata vittima di relazioni possessive con il proprio compagno e il 15% sostiene di aver ricevuto “divieti” a frequentare posti o persone o avere comportamenti giudicati “frivoli” da parte dei partner. Rispetto al consenso e gelosia, il 75% delle ragazze e dei ragazzi considerano il consenso all’interno di una relazione importante o molto importante. L’85% ritiene che il sentimento della gelosia possa essere un fattore positivo o negativo a seconda della situazione, solo il 13% pensa sia negativo. Numerose testimonianze di giovani hanno raccontato episodi di violenza, molestia, contatti non richiesti e non graditi. La maggior parte delle molestie riguarda catcalling e contatti non desiderati da parte di sconosciuti che sono fonte di disagio e turbamento, ma anche casi di violenza sessuale grave, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di minori.
Cristina Montagni
Contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica: contenuti del nuovo DDL approvato dal Consiglio dei ministri
Il 7 giugno 2023 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica che verrà ora presentato in Parlamento per l’iter di conversione.

Il provvedimento era in cantiere da tempo insieme al Ministro della Giustizia Nordio e il Ministro degli Interni Piantedosi dove nonostante l’Italia abbia una buona legislazione contro la violenza sulle donne (Codice Rosso) è stato opportuno intervenire su alcune criticità soprattutto nell’applicazione delle norme contro la violenza a partire da due elementi fondamentali. Rafforzare le misure di prevenzione delle vittime e velocizzare i tempi di intervento per quanto riguarda le misure cautelari, soprattutto perché l’Italia ha avuto alcune condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio sul tema.
Partendo dal Codice Rosso di seguito le misure illustrate in conferenza stampa a fine lavori:
- velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
- rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
- rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
Il disegno di legge recepisce inoltre:
- le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- le osservazioni contenute nella relazione finale della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché ogni forma di violenza di genere”;
- gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia.
Principali misure introdotte
1. Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore
L’“ammonimento” da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Con il decreto legislativo del 7 giugno 2023 si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. Si includono ora i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento. Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.
2. Potenziamento delle misure di prevenzione
Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. Si prevede, infine, che in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare
Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.
4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.
6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.
7. Arresto in flagranza differita
Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le quarantotto ore dal fatto.
8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione
Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
10. Sospensione condizionale della pena
Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.
11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime
Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.
Redazione Women For Women Italy
#Iolochiedo. Il sesso senza consenso è stupro
L’8 luglio alla Casa del Cinema di Roma, è stata presentata la campagna #Iolochiedo in cui Amnesty International chiede al ministro della giustizia che la legislazione italiana si adegui agli standard internazionali, stipulati con la convenzione di Istanbul nel 2011.

La campagna Amnesty lanciata in partnership con l’associazione Libere Sinergie ha l’obiettivo di diffondere sul territorio nazionale l’esposizione della mostra “What Were You Wearing” (Com’eri vestita?). La mostra narrata in cinque lingue ha riprodotto le storie di abusi con gli abiti che la vittima indossava al momento della violenza subita: un pigiama, dei jeans, un maglione collo alto, un vestito attillato e una gonna al ginocchio. L’idea è quella di smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti.
L’appello di Amnesty International
La richiesta di Amnesty riguarda la modifica dell’articolo 609-bis del Codice penale affinché venga considerato reato qualsiasi atto sessuale non consensuale. La normativa italiana attualmente considera lo stupro un reato solamente nel caso in cui sussistano l’elemento della violenza, della minaccia, dell’inganno o dell’abuso di autorità e non nel caso di un “rapporto sessuale senza consenso”.
L’iniziativa #Iolochiedo intende rafforzare la consapevolezza nelle giovani generazioni sul tema dello stupro, sugli stereotipi di genere da combattere e chiarire il concetto del consenso. L’organizzazione internazionale chiede che alla modifica della norma del Codice penale che regola la violenza sessuale, siano messe in atto misure per promuovere la cultura del consenso come sinonimo di condivisione e rispetto. Per contrastare le violenze sessuali è necessario cambiare i comportamenti sociali basati sulla discriminazione di genere e sulle relazioni di potere di genere e contrastare la cosiddetta cultura dello stupro, intesa come normalizzazione della violenza sessuale. Lo stupro e i reati sessuali rappresentano una violazione dei diritti umani. Le vittime sono violate nel loro diritto alla vita, alla salute fisica e mentale, all’uguaglianza all’interno della famiglia o di fronte alla legge e si trovano spesso ad affrontare ostacoli nell’accesso alla giustizia. Per questo il diritto internazionale impone agli stati di attuare misure per proteggere le donne dalla violenza di genere, non solo con la tutela delle stesse, ma attraverso la condivisione di buone pratiche volte a trasformare leggi, politiche e atteggiamenti alla base dei crimini di violenza sessuale.
La coordinatrice delle campagne di Amnesty Italia, Tina Marinari, ha sottolineato che l’Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel settembre del 2012, il Parlamento l’ha ratificata nel 2013 ma la legislazione non è stata modificata secondo le direttive del documento. “A nostro avviso” ha spiegato “è importante completare questo passaggio perché il trattato di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne”.
Dati sulle vittime di abusi sessuali
I dati europei sulla violenza sono enormi. Si stima che 1 donna su 20 di età pari o superiore a 15 anni è stata stuprata, mentre 1 su 10 ha subito qualche altra forma di violenza sessuale. L’Istituto Centrale di statistica (Istat) nel 2019 ha rilevato che in Italia persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita per il modo di vestire (24% degli intervistati) o se sotto effetto di alcool e droghe (15%). Mentre il 39% degli intervistati ritiene che una donna sia sempre in grado di sottrarsi ad un rapporto sessuale se davvero non lo vuole.
Cristina Montagni
