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Road Map UE alla 69° sessione dell’ONU: cambiare il paradigma verso l’uguaglianza di genere

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La 69° sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, che si svolge a New York dal 10 al 21 marzo 2025, ha il compito di valutare i progressi sull’attuazione della dichiarazione e della piattaforma d’azione di Pechino, adottate 30 anni fa. Scopo della Commissione è assumere, da parte degli Stati membri, una forte dichiarazione politica, impegnandosi a promuovere i diritti, l’uguaglianza e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze. Le stime mostrano che un miglioramento nella parità di genere porterebbe ad un aumento del PIL pro capite dell’UE dal 6,1 al 9,6% pari a 1,95 – 3,15 miliardi di euro. Il divario occupazionale di genere in UE si traduce in una perdita economica di 370 miliardi di euro all’anno e il costo stimato del Gender-Based violence nell’Unione sarebbe pari a 366 miliardi di euro all’anno.

La piattaforma d’azione di Pechino è dunque una dichiarazione politica che potenzia il rispetto, la protezione, la promozione dei diritti, l’uguaglianza e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Al congresso partecipano António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite; Sima Bahous, Direttore esecutivo, UN Women; Philemon Yang, Presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Celebrazione 30° anniversario della piattaforma d’azione di Pechino

Istituita nel 1946, la Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, è un organo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite i cui rappresentanti (45 Stati membri) riuniscono i governi degli Stati membri dell’ONU, della società civile e di altri organismi delle Nazioni Unite. La 69° sessione segna il 30esimo anniversario della dichiarazione della piattaforma di Pechino adottata nel 1995 da 189 paesi definendo una road map globale per il conseguimento dell’uguaglianza di genere che comprende misure e obiettivi in 12 settori chiave.

Quali progressi nella parità di genere

La 69° sessione ha il compito di valutare l’attuazione della piattaforma d’azione per imprimere un nuovo slancio. Dall’adozione della piattaforma molti paesi hanno fatto grandi sforzi per conseguire l’uguaglianza di genere. Da un rapporto delle Nazioni Unite, nell’ultimo decennio oltre 40 paesi hanno riscritto le loro costituzioni per integrare disposizioni che promuovono i diritti delle donne e delle ragazze. L’UE ha attuato diverse misure nell’ambito della piattaforma e monitora questi progressi, ma oggettivamente solo 10 paesi del mondo hanno colmato l’80% del divario di genere. I dati sull’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5, “Realizzare la parità di genere e l’emancipazione di donne e ragazze“, mostrano che nessun indicatore è stato raggiunto a livello mondiale e le analisi delle Nazioni Unite parlano di una retrocessione globale sui diritti delle donne e delle ragazze, sempre più colpite da violenze sessuali, conflitti, crimini contro l’umanità, disparità retributive, oneri nell’assistenza e sotto-rappresentazione a livello dirigenziale. Questa involuzione assume conseguenze gravi in Afghanistan con il regime di apartheid in base al genere.

Posizione della CSW69 

Secondo la CSW69 è arrivato il momento di considerare i governi responsabili della copertura sanitaria universale. La salute è un Diritto Umano fondamentale, purtroppo molti paesi ancora non hanno accesso ai servizi di base, specialmente quando si parla di salute sessuale e riproduttiva (4,3 miliardi di persone non hanno a questi servizi), 218 milioni di donne nel Sud globale non hanno accesso alla contraccezione moderna. Occorre cambiare politica e garantire a tutti uno standard di salute fisica e mentale.

Il punto sugli strumenti e le priorità dell’Unione Europea

Il Parlamento europeo voterà una raccomandazione sulle priorità dell’UE e invita il Consiglio europeo a fare il punto sull’attuazione della piattaforma; garantire che l’UE dia l’esempio nel conseguire l’uguaglianza di genere; consentire una maggiore rappresentanza femminile nei processi decisionali; attuare l’integrazione nei bilanci di genere; assumere un ruolo centrale nella lotta ai progressi dell’uguaglianza e dei diritti delle donne; affrontare la povertà femminile; rafforzare gli strumenti UE per combattere la violenza di genere; garantire l’accesso delle donne all’assistenza sanitaria e integrare la dimensione di genere nella transizione verde. Rispetto alla politica estera, il progetto invita il Consiglio a garantire che l’uguaglianza e i diritti delle donne siano considerati in tutti gli aspetti di azione anche esterni all’UE. La dichiarazione politica – oltre ad affermare la necessità di sostenere i diritti umani e le libertà fondamentali per ogni donna e ragazza – vuole rafforzare gli impegni nei confronti delle donne, della pace e della sicurezza, sottolineando la necessità di integrare le voci e la leadership delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace e nella risoluzione dei conflitti. Si sottolineano gli interventi nello sradicare la povertà, garantendo il diritto delle donne e ragazze all’istruzione anche nelle materie STEM aumentando gli investimenti pubblici e nei sistemi di assistenza. Riconoscendo l’enorme potenziale della tecnologia, emerge la necessità di colmare il divario digitale di genere e si chiede un rinnovato investimento nelle statistiche e nei dati di genere per arrivare ad una politica informata. La Dichiarazione raccomanda inoltre agli Stati membri di eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze, comprese quelle emergenti come la violenza digitale, le molestie online e il cyberbullismo.

Italia in prima linea nella lotta alle mutilazioni genitali femminili

L’Italia ha ribadito il suo impegno nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili (MGF) con un evento organizzato nell’ambito della Commissione sulla Condizione della Donna (CSW) delle Nazioni Unite. L’interesse su questo tema conferma il ruolo del nostro Paese nella promozione dei diritti delle donne e delle bambine a livello globale. L’Ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari, ha sottolineato l’impegno internazionale per eliminare questa pratica dannosa, sottolineando come le mutilazioni genitali femminili rappresentano “una grave violazione dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, oltre a essere una questione di salute pubblica e di giustizia sociale”. Infine ha detto che “l’Italia continuerà a lavorare con i suoi partner internazionali per porre fine a questa pratica entro il 2030, garantendo protezione e supporto alle vittime”.

Dichiarazioni politiche per affrontare le future sfide e opportunità

Sima Bahous, sottosegretaria generale e direttore esecutivo di UN Women nel valutare l’adozione della Dichiarazione, ha affermato: “affrontare le sfide e le opportunità dell’uguaglianza di genere richiede un’azione collettiva da parte degli Stati membri, ora più che mai. In un momento in cui le conquiste ottenute per l’uguaglianza di genere sono sotto attacco, la comunità globale deve dimostrare unità a tutte le donne e le ragazze, ovunque”. Bahous, ha poi aggiunto: “Nessuna nazione ha ancora raggiunto la piena parità di genere, e questa dichiarazione sostiene che i governi del mondo riconoscono il 2025 come un punto di svolta, in cui le promesse fatte 30 anni fa non possono essere rimandate”.

Il DELITTO DI FEMMINICIDIO ENTRA NEL CODICE PENALE

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Road Map cabine antiviolenza

Rappresentanza delle donne e l’impegno della European Women’s Lobby alle elezioni di giugno 2024

Rossella Poce, Presidente Lef-Italia

(a sinistra) Rossella Poce, Presidente Lef-Italia
(a destra) M. Ludovica Bottarelli, Segretaria Generale Lef-Italia- Osservatorio EWL
On. Beatrice Covassi del gruppo S&D
Oria Gargano, Presidente Cooperativa Sociale Befree, Membro del Direttivo LEF- Italia

Titti Carrano, Avvocata D.i.Re per l’Italia

Contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica: contenuti del nuovo DDL approvato dal Consiglio dei ministri

Il 7 giugno 2023 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica che verrà ora presentato in Parlamento per l’iter di conversione.

Il provvedimento era in cantiere da tempo insieme al Ministro della Giustizia Nordio e il Ministro degli Interni Piantedosi dove nonostante l’Italia abbia una buona legislazione contro la violenza sulle donne (Codice Rosso) è stato opportuno intervenire su alcune criticità soprattutto nell’applicazione delle norme contro la violenza a partire da due elementi fondamentali. Rafforzare le misure di prevenzione delle vittime e velocizzare i tempi di intervento per quanto riguarda le misure cautelari, soprattutto perché l’Italia ha avuto alcune condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio sul tema.

Partendo dal Codice Rosso di seguito le misure illustrate in conferenza stampa a fine lavori:

  • velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
  • rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
  • rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
  • migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il disegno di legge recepisce inoltre:

  • le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
  • le osservazioni contenute nella relazione finale della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché ogni forma di violenza di genere”;
  • gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia.

Principali misure introdotte

1. Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore

L’“ammonimento” da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Con il decreto legislativo del 7 giugno 2023 si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. Si includono ora i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento. Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

2. Potenziamento delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. Si prevede, infine, che in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare

Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.

4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica

Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.

6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.

7. Arresto in flagranza differita

Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le quarantotto ore dal fatto.

8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico

Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione

Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

10. Sospensione condizionale della pena

Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.

11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime

Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.

Redazione Women For Women Italy