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Osservatorio 4.Manager. Certificazione di genere modello virtuoso pensato per le imprese

Con 63,5 punti su 100, l’Italia si colloca al 14esimo posto fra i paesi UE per indice di uguaglianza di genere, questa è la classifica diffusa dalla European Institute for Gender Equality (EIGE). Per superare il gender gap nelle aziende un aiuto arriva dalla certificazione della parità di genere che avrebbe un impatto positivo sul PIL dal 9 all’11% e stimolerebbe le aziende a adottare sistemi di policy per attivare cambiamenti virtuosi urgenti e necessari.

La priorità per l’Italia è ridurre le disuguaglianze di genere. Attualmente il tasso di occupazione si attesta intorno al 50%, inferiore alla media europea che si associa ad una esigua crescita nelle carriere apicali; poche le donne ai vertici di organizzazioni, aziende, società quotate e non quotate come amministratori delegati o presidenti di società. Studi internazionali (OCSE, Fondo Monetario) hanno rilevato quanto il progresso economico dipenda dalla componente femminile, quindi, non si può non tenere conto del loro coinvolgimento nel mercato del lavoro. La parità di genere è un asset strategico (obiettivo 5 del PNRR) e costituisce la visione di una società più equa. Di questo e altro si è parlato al workshop Politiche di genere per imprese e manager. Azioni e strumenti svolto il 28 giugno a Roma nella sede di Confindustria, organizzato da 4.Manager e Federmanager. Focus del seminario la certificazione di genere per le imprese (parità contributiva legge 132/2021), valore della certificazione per le aziende e sostegno all’empowerment femminile partendo dalla conciliazione famiglia e lavoro. Per rispondere agli interrogativi l’Osservatorio Federmanager ha condotto uno studio analizzando i trend economici e di mercato con l’obiettivo di identificare le equità di genere in campo manageriale nel nostro Paese.

Risultati Osservatorio Federmanager sul gender gap e imprenditoria femminile in Italia

L’equità di genere non è solo un tema di diritti; dal G7 alla COP26 è emerso il concetto che non è possibile pensare ad una economia basata sulla sola presenza maschile. L’Osservatorio 4.Manager ha monitorato il numero di donne imprenditrici durante tutto l’anno con la conseguenza che oggi in Italia le posizioni manageriali femminili rappresentano il 28% del totale e si riducono al 19% se le attività sono regolate da un contratto da dirigente, con un incremento annuo dello 0,3% negli ultimi 10 anni. L’analisi elaborata su un campione di 6mila aziende manifatturiere italiane ha puntualizzato che il 14% sono a conduzione femminile e il 79% a conduzione maschile. Le imprese a guida femminile operano nel tessile per il 21% e si concentrano nel sud Italia per il 19%. Dall’Osservatorio emerge che le imprese femminili nel comparto manifatturiero hanno un basso tasso di innovazione ma una elevata propensione alla transizione sostenibile: solo il 12% delle imprese è innovativa contro l’88% delle maschili, mentre il 66% delle imprese femminili ha maggiore propensione alla transizione sostenibile contro il 34% delle maschili.

Proiezioni del Piano Strategico Nazionale 2021-2026

All’interno del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il Governo ha introdotto un capitolo per contrastare le discriminazioni nei confronti delle donne, annunciando l’adozione di un Piano Strategico Nazionale 2021-2026, allineandosi così alla Commissione europea che si pone entro il 2026 l’incremento di 5 punti nella classifica stilata dall’EIGE. In questo scenario rientra la legge sulla parità retributiva (1° gennaio 2022) che stabilisce un Sistema Nazionale di Certificazione di Genere dove il PNRR mette a disposizione 10 milioni di euro per sollecitare le imprese ad intraprendere policy mirate per ridurre il divario nei settori più critici come opportunità di carriera, parità salariale, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela alla maternità. Chi possiede la certificazione ha diritto ad uno sgravio dell’1% sui contributi fino a 50mila euro l’anno; strumento dunque innovativo che premia le aziende con la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici e consente un migliore posizionamento nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture. Questo sistema – osserva l’Osservatorio – è visto positivamente per le aziende avviate alla transizione sostenibile che ne riconoscono i benefici. Infatti, il 31% delle imprese utilizza piani di lavoro mirati; si tratta di interventi sulla genitorialità (15,7%), formazione (13,9%), parità nei ruoli apicali (13%)e parità salariale (8,3%). In sintesi, il 69% e il 57% delle grandi e piccole imprese avviate alla transizione già conoscono il Sistema di Certificazione della parità di genere. Fra gli elementi apprezzati della Certificazione spicca la reputazione aziendale 65%; clima aziendale 59%; riduzione del divario di genere nell’impresa 42%; benefici fiscali 22%; benefici alla partecipazione di gare d’appalto 11% e benefici all’accesso nel credito/capitali 7%.

Certificazione di Genere, strumento innovativo non un bollino rosa

Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato il decreto della Ministra Bonetti che recepisce le “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator) inerenti alle politiche di parità nelle organizzazioni” e i requisiti minimi per ottenere la certificazione alle imprese. Un passo verso la costituzione di un Sistema nazionale di certificazione che mira ad incentivare le imprese a adottare policy adeguate per ridurre il divario.

Elena Bonetti, Ministra delle Pari Opportunità e Famiglia

“Abbiamo scelto di investire nel lavoro femminile e accompagnare le imprese: la certificazione per la parità di genere, strumento innovativo, attiverà nuove pratiche di carattere aziendale ed offrirà opportunità alle donne. Non possiamo permetterci di lasciare in panchina le competenze e i talenti femminili: liberarli non è soltanto giusto ma necessario ed è la strada che il governo ha deciso di intraprendere per far crescere il Paese” ha commentato Elena Bonetti. Aggiunge che ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, il datore di lavoro ha l’onere di fornire un’informativa aziendale sulla parità di genere per consentire i controlli e le verifiche per il mantenimento dei parametri minimi e l’ottenimento della certificazione alle imprese. “La certificazione non è un bollino rosa” ha sottolineato la Ministra “ma uno strumento innovativo che produce effetti migliorativi nell’impresa, un meccanismo premiale per accedere ai fondi del PNRR”

Certificazione di Genere, modello virtuoso che premia competenze e talenti femminili

Stefano Cuzzilla, Presidente 4.Manager e Federmanager

“L’attuale crisi bellica ed energetica ha accentuato le disuguaglianze economiche e sociali escludendo le donne dal lavoro con ricadute negative su tutto il comparto produttivo delle aziende, quindi, una delle sfide del Paese sarà ridurre questo divario” ha commentato Stefano Cuzzilla. “Il divario retributivo e il miglioramento dei tempi di vita-lavoro” ha detto “sono temi non rinviabili, ma per realizzare ciò servono le competenze delle donne e un sistema organizzativo in grado di valorizzarle. La Certificazione di genere rappresenta la strada maestra per mettere in moto un meccanismo virtuoso nelle aziende, un modello di business nuovo con ricadute positive sulla disparità di genere”. Infine, ha aggiunto “le aziende con una governance mista sono più competitive, reagiscono meglio alle crisi e un migliore equilibrio di genere tende ad aumentare il Pil”.

Pina Picierno, Vicepresidente Parlamento Europeo

“Guerra, crisi energetica, stagnazione avranno impatti negativi se non si accelerano le riforme definite dal PNRR” ha commentato Pina Picierno. “La chiamata alla mobilitazione intorno a questi temi deve essere nazionale ed europea. Di recente la notizia dell’approvazione – dopo dieci anni di stallo – della direttiva europea “Women on boards” per garantire parità di genere tra i consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, un passo in avanti per le donne nel mercato del lavoro”.

“La certificazione di genere” ha spiegato Catizone “è uno strumento virtuoso, pensato per innescare meccanismi dinamici nei processi aziendali che generano valore economico, favoriscono il superamento delle disparità creando una cultura aziendale e manageriale che armonizza il principio delle pari opportunità”.

Relatori: Elena Bonetti – Ministra delle Pari Opportunità; Stefano Cuzzilla – Presidente 4.Manager e Federmanager; Andrea Catizone – Avvocata e presentazione dello studio “Imprese e parità di genere”; Pina Picierno – Vicepresidente del Parlamento Europeo; Francesca Bagni Cipriani – Consigliera Nazionale di Parità; Giuseppe Torre – Responsabile scientifico Osservatorio 4.Manager; Giuseppe Rossi – Presidente Ente Italiano di Normazione e Fulvio D’Alvia – Direttore Generale 4.Manager.

Cristina Montagni

Women20. Roadmap su parità e lavoro, traguardo storico al Summit G20 di Roma

Women 20 (engagment group composto da donne rappresentanti dei venti paesi più industrializzati) ha accolto l’adozione della Dichiarazione dei leader del G20 di Roma approvata lo scorso 31 ottobre e gli sforzi della Presidenza italiana per raggiungere una visione globale su questioni di attualità per la ripresa post-pandemia.

Summit G20 Rome

Al Vertice di Roma – cui hanno partecipato esperti di tutto il mondo – sono stati affrontati temi urgenti riguardanti l’emancipazione sociale, economica e politica delle donne e consegnare il Comunicato del W20-2021 ai leader del G20. Linda Laura Sabbadini Chair del W20, ha spiegato le richieste del manifesto delle donne e gli obiettivi per raggiungere la parità di genere e il rilancio dell’economia di tutti i paesi più industrializzati.

Contenuti e sentiment della Roadmap

La Roadmap – traguardo storico raggiunto per la prima volta dal G20 – definisce la strada del miglioramento della qualità e della quantità dell’occupazione femminile, la lotta alle molestie sul lavoro, aumento del numero di donne nelle posizioni decisionali, riduzione del divario retributivo di genere, insieme agli indicatori per stimolare i membri del G20 a spingersi oltre gli obiettivi di Brisbane (ridurre il divario tra donne e uomini nella forza lavoro del 25 per cento entro il 2025). L’engagment group W20 ha espresso soddisfazione per l’adozione delle proposte centrate sull’emancipazione di tutte le donne e i giovani attraverso un’istruzione di qualità, in particolare nelle materie STEAM (associazione delle competenze del futuro alle scienze umane), nel green jobs e sul riconoscimento dell’importanza delle città come fattori primari dello sviluppo sostenibile.

Linda Laura Sabbadini, Chair W20

Obiettivi del Manifesto Women 20

Per raggiungere la parità di genere, Women 20 ha invitato il G20 a dare priorità alle sfide del cambiamento culturale con l’adozione di una Roadmap pluriennale sugli stereotipi di genere e l’inclusione a partire dalle scuole primarie con corsi obbligatori per aumentare la consapevolezza del pubblico; stabilire piani nazionali per contrastare la violenza sulle donne che dovrebbero includere programmi educativi sin dall’infanzia basati sulla creazione di una cultura del rispetto, formazione per gli operatori e sviluppo di servizi per aiutare le donne a uscire dalla violenza. Inoltre, viene chiesto di finanziare piani multidisciplinari sulla Medicina di Genere investendo in ricerche che prendano in considerazione le differenze biologiche in fattori di rischio essenziali, meccanismi ed esiti di malattie, farmaci, vaccini e così via; promuovere il gender procurement come strumento premiante per le aziende che realizzano una presenza rilevante delle donne in posizioni apicali. Infine, per quanto attiene alla tassazione globale, hanno incoraggiato i leader ad accordarsi sull’investimento di quote mirate all’imprenditoria femminile e al gender budgeting.

Cristina Montagni

Proposta di legge per contrastare la disparità salariale. Intervista alla parlamentare Tiziana Ciprini

Nel 2018 come prima firmataria parlamentare del Movimento 5Stelle la deputata Tiziana Ciprini ha presentato la proposta di legge C.522 per denunciare il regresso nella parità di genere, favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e superare il divario retributivo. Durante l’incontro ho affrontato alcuni temi urgenti che non possono essere più rimandati e che di fatto penalizzano la donna lavoratrice.

Ciprini

Quali sono le finalità del provvedimento di legge C.522?

La proposta di legge si muove secondo due direttrici: la prima prevede una serie di misure per contrastare ex ante e a monte il gap retributivo di genere, attraverso misure premiali per le aziende che rimuovono le discriminazioni nonché norme per il contrasto alla scarsa trasparenza delle retribuzioni che finisce per contribuire alla discriminazione retributiva a danno delle donne (secondo Eurobarometro fra i cittadini europei 1/3 non conosce il salario dei propri colleghi e quasi 2/3 sono favorevoli alla divulgazione interna dei salari medi per sesso e tipologia professionale da parte del proprio datore di lavoro); la seconda prevede una serie di misure per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per realizzare pienamente la conciliazione tra i tempi vita/lavoro, anche al fine di ridurre l’effetto “penalizzante” delle cure familiari che spesso gravano sulla donna lavoratrice.

Secondo il Global Gender Gap Report 2020, l’Italia è scesa dal 70° al 76° posto mondiale nella classifica dei Paesi che attuano la parità salariale. Una donna italiana guadagna in media circa 17.900 euro l’anno rispetto ai 31.600 maschili e a fronte di molte più ore lavorate, perché viene pagata proporzionalmente meno e fa molto più lavoro non retribuito di un uomo (lavori domestici, cura dei figli, ecc.). Ma è evidente che il problema delle differenze di genere è un problema “globale”.

In Europa, da tempo, il gender gap è nel mirino delle istituzioni UE: il Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere, col compito di aiutare le istituzioni europee e gli Stati membri a integrare il principio di uguaglianza nelle loro politiche e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso. Sempre nel 2006 viene emanata la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che stabilisce l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Il problema del gap retributivo di genere non solo rappresenta una delle maggiori iniquità sociali ma molti studi evidenziano che la crescita del tasso di occupazione femminile può rappresentare un forte stimolo alla crescita del PIL. Inoltre, dalla ricerca previsionale «Lavoro 2025 – il futuro dell’occupazione e della disoccupazione», condotta dal sociologo del lavoro Domenico De Masi, è emerso che quello della donna sarà un ruolo chiave in un mondo del lavoro che cambia, sempre più legato a un’economia dei beni relazionali e ai lavori creativi. Le donne potranno apportare il loro valore aggiunto se riusciranno a valorizzare le proprie differenze, le proprie caratteristiche fondamentali, come la determinazione nel perseguire il bene comune, la motivazione a cambiare le cose, l’attitudine ai valori sociali e un atteggiamento più prudente rispetto ai rischi.

È possibile attuare misure all’interno dell’azienda per contrastare ex ante e a monte il gap retributivo di genere? Ci sono strumenti specifici per rimuovere queste discriminazioni?

Attualmente il decreto legislativo 198/2006, il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, all’articolo 46 prescrive alle aziende con più di 100 dipendenti di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti alle pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione. Ma oggi non esiste un modo per sapere quali aziende abbiano redatto il rapporto e quali no, quali siano state sanzionate, né i dipendenti delle aziende hanno modo di accedervi per verificare eventuali discriminazioni.

Con la mia proposta di legge, che si ispira ad altre normative in vigore nei paesi europei, prevedo l’introduzione dell’attività di reporting sulla situazione salariale del personale maschile e femminile anche per le imprese sotto i cento dipendenti, e l’adozione di un piano di azioni per la parità salariale con la possibilità per le imprese di ottenere una sorta di «certificazione di pari opportunità di lavoro». Infatti, secondo uno studio condotto dall’Harvard Business Review, il primo studio empirico sull’impatto della trasparenza salariale obbligatoria, è emerso che già la trasparente comunicazione delle disparità retributive di genere riduce di fatto il divario stesso e spinge le aziende a rimuovere “volontariamente” le disparità rilevate.

Sicuramente l’attuale rapporto biennale sulla parità va ripensato perché obsoleto e complesso. Inoltre, va evitata ogni finalità ispettiva e punitiva nell’attività di reporting, per far sì che anche le piccole e medie imprese (che costituiscono la maggior parte del nostro tessuto produttivo) possano percepire la novella legislativa come opportunità e non come ulteriore aggravio burocratico. A mio avviso un’impostazione promozionale della legge è fondamentale per la buona riuscita della stessa.

CipriniSecondo lei quale strada è percorribile per realizzare la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro?

È importante agire su più leve. Innanzitutto, potenziare la “rete” delle politiche pubbliche di sostegno alla famiglia (con interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per realizzare, ad esempio, asili nido pubblici accessibili a tutti) e poi valorizzare anche la misure di welfare aziendale in tema di organizzazione dei tempi di lavoro e familiare (es. asili aziendali). La leva pubblica però è prioritaria per agire in un’ottica universalistica ed evitare di polarizzare troppo i beneficiari dei servizi (ad es. lavoratori di serie a che hanno gli asili aziendali e lavoratori di serie b che non li hanno). Ricordo che la recente legge di bilancio per il 2020 (n.190/2019) ha già previsto l’istituzione del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. È altrettanto importante rafforzare le misure che portano alla condivisione della responsabilità di cura della famiglia e dei figli in capo ad entrambi i genitori affinché la cura dei figli non “pesi” solo ed esclusivamente sulla madre lavoratrice, la quale spesso è costretta a lasciare il lavoro dopo la nascita del figlio. In tal senso va molto bene la norma introdotta in legge di Bilancio per il 2020 che proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020.

La proposta di legge introduce la nozione di discriminazione diretta e indiretta. A quali fattispecie si riferisce e quali sono gli status di svantaggio che condizionano lo sviluppo della carriera di una donna rispetto agli altri lavoratori?

Nella PdL si prevede l’introduzione nel Codice delle Pari Opportunità, tra le discriminazioni indirette, anche gli atti di natura organizzativa e oraria che possono mettere in condizione di svantaggio la lavoratrice o ne limitino, nei fatti, lo sviluppo di carriera. Un sotto-inquadramento della lavoratrice, a parità di lavoro effettivamente svolto, un mancato avanzamento di livello possono condurre a discriminazioni salariali «occulte». Determinate politiche salariali e di organizzazione dei tempi di lavoro, che permettano di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, contribuiscono alle diseguaglianze di retribuzione nelle aziende. Si pensi alla “prassi” di fissare riunioni “importanti” nel tardo pomeriggio che non permettono alla donna lavoratrice di parteciparvi ovvero modalità di organizzazione dei tempi di lavoro che possono portare ad un mancato avanzamento di livello o comunque ad una limitazione dello sviluppo di carriera per la donna impegnata anche nella cura dei figli e della famiglia. In tal senso anche l’attribuzione a determinati soggetti di fringe benefits complementari alla retribuzione principale può essere utilizzata con l’effetto di discriminare sotto il profilo retributivo e limitare la carriera lavorativa della donna.

Nelle imprese private e nella pubblica amministrazione sono previsti piani di azione e strumenti obbligatori per superare il divario retributivo di genere e in che misura?

Le imprese e le amministrazioni pubbliche, con cadenza annuale e su richiesta, svolgono un programma di audit interno (come prevede anche la legislazione spagnola e austriaca) e comunicano ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice una serie di informazioni e di dati in forma chiara e trasparente sulla composizione e sulla struttura dei redditi, sulle mansioni, sui meccanismi e sulle modalità di erogazione dei bonus, dei trattamenti accessori e di altre erogazioni previste a favore dei dipendenti, nonché le differenze tra i salari di partenza degli uomini e delle donne. Le imprese sono chiamate ad attuare un piano di azioni, condiviso dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, che ne valutano i contenuti, volto a colmare il divario retributivo e le disparità di trattamento. Si tratta di contrastare la scarsa trasparenza delle retribuzioni, che finisce per contribuire alla discriminazione retributiva a danno delle donne, nella misura in cui rende meno evidente e quindi aggredibile il fenomeno. Tale sistema è accompagnato da misure premiali di tipo fiscale a favore delle imprese che adottano efficaci piani di azione.

Aziende che hanno posto in atto i piani di azione viene riconosciuta una certificazione particolare? Quali vantaggi ci sono per le imprese e come si concretizzano?

Le imprese che hanno attuato il piano di azioni possono ottenere la certificazione di «Impresa per le pari opportunità nel lavoro», una sorta di bollino rosa. La certificazione è rilasciata dal Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Tale sistema è accompagnato da misure premiali di tipo fiscale a favore delle imprese che adottano efficaci piani di azione, come detrazioni d’imposta per le spese documentate per l’acquisto di beni strumentali e dispositivi tecnologici.

CipriniIn che consiste l’introduzione del curriculum anonimo?

All’art 3 della mia proposta di legge propongo di introdurre in Italia la sperimentazione del curriculum vitae anonimo, ovvero un curriculum cieco che ometta informazioni personali come il nome e cognome, sesso, età, fotografia, e qualsiasi altra informazione che potrebbe dare luogo a qualsiasi pregiudizio discriminatorio in un processo di reclutamento e selezione del personale. Lo scopo è quello di far valere nel mercato del lavoro italiano le competenze e le skills, attraverso la sola espressione del profilo professionale del candidato, della sua formazione, esperienze lavorative, conoscenze, capacità e attitudini professionali, a garanzia di un’effettiva parità nei processi di selezione e assunzione. La discriminazione sul lavoro non solo è ingiusta, ma anche dannosa: se un’azienda non assume i talenti migliori per qualche pregiudizio sul loro aspetto, orientamento sessuale, religione o genere, avvantaggia i concorrenti. Quante donne si sono trovate di fronte a futuribili datori di lavoro più interessati ad approfondire i loro obiettivi riproduttivi e familiari rispetto alle loro competenze? Quanti uomini e quante donne, over 40 e over 50, si sono visti rifiutare un posto di lavoro perché “troppo vecchi”, nonostante avessero competenze adeguate al posto da ricoprire? Quanti giovani e meno giovani si sono visti scavalcare dai “figli di”? Quanti giovani e meno giovani, donne e uomini, si sono visti discriminare nell’accesso a un posto di lavoro per una qualche caratteristica personale? Illuminante è uno studio condotto dagli economisti Patacchini, Boeri e Peri. Secondo quanto riportato dal Sole24Ore del 10 dicembre 2019, in un esperimento condotto a Milano e Roma, gli studiosi hanno trovato che se un candidato a un posto di lavoro suggeriva preferenze omosessuali nel proprio curriculum – per esempio attraverso periodi di tirocinio in associazioni come “Arcilesbica Roma” oppure “Centro di Iniziativa Gay-Arcigay” – aveva circa il 30% di probabilità in meno di essere richiamato per un colloquio. Questo valeva in effetti soltanto per i candidati maschi omosessuali, mentre non sono risultati svantaggi particolari di questo genere per le donne omosessuali. Gli autori sono arrivati a questo risultato inviando a potenziali datori di lavoro migliaia di curriculum appositamente progettati, in cui erano presenti certe caratteristiche relative a età, titolo di studio, orientamento sessuale e aspetto fisico, in modo da poter stabilire in seguito se qualcuno di questi elementi rendeva più o meno probabile un colloquio successivo. La sperimentazione del curriculum anonimo è già stata intrapresa in altri Paesi in Europa, ad esempio da Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Svezia. In Germania l’Agenzia federale antidiscriminazione ha lanciato un progetto pilota per promuovere e diffondere nel settore pubblico e privato la procedura di reclutamento anonima. In Francia la disciplina del “curriculum anonimo” è prevista per le imprese con più di 50 dipendenti a garanzia delle pari opportunità.

Come viene disciplinato l’istituto del congedo parentale e del diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si prevedono parametri o percentuali retributive per il calcolo dell’indennità del congedo?

L’articolo 4 prevede l’innalzamento dell’indennità del congedo parentale dal 30 per cento all’80 per cento della retribuzione.

Cosa prevede l’istituto delle ferie solidali. Tutti i lavoratori ne possono usufruire?

La PdL introduce le ferie solidali, finalizzate a migliorare la gestione dell’orario di lavoro e la compatibilità tra gli impegni di lavoro e le esigenze di cura di familiari con patologie gravi. In realtà esistono già dei casi ed esempi virtuosi di “ferie solidali” attivate dai lavoratori alcune aziende. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell’orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, i lavoratori dipendenti possono cedere, in tutto o in parte, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo di lavoro ad altri lavoratori in presenza di patologie gravi proprie, dei figli, del coniuge, del convivente di fatto o della persona legata da un’unione civile, qualora tali lavoratori si siano avvalsi di tutti i permessi loro spettanti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Lo svolgimento della prestazione lavorativa è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell’organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La norma prevede bonus o detrazioni fiscali a sostegno della famiglia per la nascita e la crescita dei figli?

Sono previsti sgravi contributivi triennali per le imprese che non licenziano le dipendenti diventate mamme nel corso della loro carriera professionale e un premio retributivo da 150 mensili per 3 anni dalla fine della maternità per quelle donne che decidono di non lasciare il posto di lavoro dopo la nascita o l’adozione del figlio. Si prevede inoltre l’innalzamento delle indennità di maternità dall’80 al 100 per cento.

Le categorie con bassi redditi, terza età, famiglie che hanno a carico persone anziane e ammalate che necessitano di assistenza domiciliare, sono previste agevolazioni fiscali? Se sì a quali fasce di reddito si applicano?

All’art 6 Si prevedono agevolazioni per l’acquisto di prodotti di prima necessità per l’infanzia e la terza età. In particolare, si riduce al 4 per cento l’IVA per l’acquisto di prodotti neonatali e per l’infanzia nonché per l’acquisto di prodotti, dispositivi e protesi per il miglioramento delle condizioni di vita e per il benessere della terza età. È innalzato anche l’importo detraibile per l’assunzione di collaboratrici domestiche e di badanti.

È possibile disciplinare l’erogazione dei servizi socio-assistenziali per la prima infanzia all’interno dell’azienda?

Si prevedono agevolazioni per la creazione di asili nido aziendali con una detrazione del 36% per opere e progetti messi in atto da aziende con almeno 15 dipendenti.

Per consentire alle donne di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, quali condizioni servono per valorizzare ai fini contributivi i periodi di maternità e assistenza?

Si prevedono contributi figurativi dei periodi di maternità e assistenza o cura di familiari vengano considerati doppi ai fini pensionistici: 1 mese di congedo è pari a 2 mesi di contribuzione figurativa e a 2 mesi anagrafici utile per il pensionamento. L’intervento è volto a ridurre il periodo di lavoro effettivo (per anzianità e per contributi) che grava sulle donne.

La legge di bilancio 2020 ha esteso alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti per la pensione la possibilità di ricorrere al regime opzione donna. Quali sono i requisiti e a quali lavoratrici si applica?

Il comma 476 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come previsto dalla precedente normativa.

Nel dettaglio – modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 – si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all’aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l’uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell’importo della pensione.

In che consiste il contributo unificato in riferimento alle controversie in materia di violazione dei divieti di discriminazione?

L’art. 11 della PdL in discussione esenta dal pagamento del contributo unificato (i vecchi “bolli” e altre spese sul processo) i processi per le controversie in materia di violazione dei divieti di discriminazione di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11/04/2006, n. 19811 aprile 2006, n. 198). La disposizione introduce quindi nel TU spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) – due nuove ipotesi di esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato dei processi:

  • per le controversie promosse dai soggetti che si ritengono oggetto di un comportamento discriminatorio nei rapporti di lavoro;
  • per le controversie nelle ipotesi di discriminazione collettiva nei rapporti di lavoro promosse dalle consigliere o dai consiglieri di parità locali o nazionale.

È una misura importante per “agevolare” il contrasto alle discriminazioni nei rapporti di lavoro. L’articolo 36 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) prevede che chi intende agire in giudizio per opporsi ad ogni comportamento discriminatorio posto in essere possa ricorrere, avanti al Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, sia direttamente che delegando il Consigliere di parità, per la tutela dei propri diritti. Le azioni individuali possono esser precedute dalle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, oppure ex art. 410 c.p.c. (con facoltà di assistenza, in quest’ultimo caso, dei Consiglieri di parità). L’art. 36, comma 2, prevede che “le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima”. La norma introduce un’ipotesi di sostituzione processuale, che presuppone la delega della persona interessata e stabilisce poi la possibilità, per il Consigliere di parità, di intervenire nei giudizi promossi in via autonoma dalla medesima persona. L’art. 37 riguarda invece le ipotesi di discriminazioni collettive e stabilisce che i Consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il Consigliere di parità nazionale, qualora “rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo…anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni”, possono, dopo l’eventuale esperimento di un tentativo di conciliazione (comma 1), proporre ricorso al Giudice del lavoro o al Tribunale Amministrativo Regionale (comma 2), eventualmente anche in via d’urgenza (comma 4).

Cristina Montagni

Rapporto World Economic Forum 2017 sul “Gender Gap”

Classifica del World Economic Forum 2017 fotografa l’incolmabile trattamento tra uomo e donna. Italia 82esima, dopo la Grecia, Madagascar e Messico.

Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum ritiene che il talento è uno dei fattori essenziali per la crescita e la competitività. “Per costruire economie dinamiche e inclusive, dobbiamo assicurare che ognuno abbia pari opportunità. Quando le donne e le ragazze non sono integrate, la comunità globale perde competitività, idee e prospettive critiche per affrontare le sfide globali e sfruttare nuove opportunità”.

World Ecomic Forum

La parità di genere è il modo in cui le economie e le società prosperano. Il rapporto sulle disuguaglianze di genere 2017, introdotto per la prima volta nel 2006, analizza su base annuale i progressi compiuti da 144 paesi sulle parità di genere su diverse tematiche. Il WEF, presentato il 17 ottobre, si propone di valutare tale disparità e quantificare i progressi compiuti nel corso degli anni. Data la multidimensionalità del fenomeno, il Global Gender Gap Report utilizza un indice incentrato su quattro macro aree:

  • salute (aspettative di vita e rapporto tra sessi alla nascita),
  • istruzione (educazione elementare e superiore),
  • economia (leadership, partecipazione al mercato del lavoro e salari)
  • politica (rappresentanza)

Sebbene nessuna misura possa acquisire la situazione completa, dichiara il fondatore della WEF, l’indice globale – presentato nella relazione – cerca di misurare un aspetto importante sull’uguaglianza di genere, le lacune relative tra donne e uomini nei quattro settori chiave delineati in precedenza. L’indice non cerca quindi di definire le priorità per i paesi, ma fornisce un insieme di dati e un metodo chiaro per tenere traccia delle lacune sugli indicatori critici in modo che i paesi possano definire le priorità all’interno dei propri contesti economici, politici e culturali. L’indice evidenzia anche i potenziali modelli di ruolo che all’interno della loro regione o gruppi di reddito, sono leader nella distribuzione più equa delle risorse tra donne e uomini, indipendentemente dal livello complessivo delle risorse disponibili. Il divario tra uomini e donne, secondo il WEF, confina l’Italia all’82 esimo posto nella classifica su un benchmarks di 144 posizioni complessive. Siamo in coda alla Grecia 78esima, Madagascar 80esima e Messico 81esima posizione. In un anno l’Italia è retrocessa di ben 22 posizioni. 

posizioni Italia Gender Gap

Dall’analisi dei dati si evince un disequilibrio accertabile in molte dimensioni considerate. La parità nell’accesso all’educazione è aumentata e il tasso di alfabetizzazione delle donne in Italia è giunto al 96% con una aspettativa di “vita sana” che raggiunge il 73% per le donne rispetto al 71% per gli uomini. Nonostante l’indicatore positivo, sono proprio le opportunità economiche a destare maggiore preoccupazione.

Lo squilibrio nel mondo del lavoroLa partecipazione economica delle donne alla forza lavoro continua ad essere scarsa, il 54,3% rispetto al 73,7% degli uomini con un reddito stimato che si attesta al 26% rispetto al 51% dei colleghi uomini, generando un divario retributivo di oltre il 50%. Per quanto attiene al empowerment politico, anche qui la distanza è incolmabile. La percentuale delle donne inserite in parlamento non raggiunge la soglia del 30% contro il 70% degli uomini, e un gap che sfiora il 40%. Se contestualizziamo i dati secondo gli item descritti, non possiamo non descrivere alcuni indicatori che rappresentano la triste realtà in cui vivono quotidianamente le donne italiane. Le lavoratrici impiegate a tempo parziale costituiscono una quota rilevante. Un “esercito femminile” rappresentato dal 40% della popolazione totale contro il 16% dei maschi a cui si aggiunge un rapporto di lavoro non retribuito che interessa il 60% delle donne. Ogni giorno, le donne lavorano 512 minuti in più rispetto ai 453 minuti dei colleghi maschi, e la disoccupazione è più alta tra le donne (12,8% contro il 10,9%) così come le persone senza lavoro e quelle scoraggiate rappresentano il 40,3% contro il 16,2% degli uomini. La segregazione occupazionale – vale a dire la distribuzione non uniforme delle occupazioni tra donne e uomini – appare rilevante, infatti il salario medio annuale delle donne non raggiunge i 23.000 euro, contro i 44.000 degli uomini. Alla base del divario retributivo vi è soprattutto il permanere di una profonda matrice di stampo socio-culturale. Una cultura che giustifica ancora responsabilità distinte nella cura della casa e dei figli tra uomo e donna. Uno status culturale che costringe la donna in modo “sistematico” a scegliere tra famiglia e lavoro e non contempla la conciliazione come strumento necessario, urgente e soprattutto moderno in una società globalizzata. 

“Il fattore determinante più importante per la competitività di un Paese è il talento umano. Le donne costituiscono la metà del talento potenziale – ricorda Bekhouche, project manager del World Economic Forum. Se il governo ha un ruolo importante nel sostenere le politiche giuste (congedo di paternità, asili, etc.), sta anche alle aziende creare posti di lavoro con processi di reclutamento innovativi, nuovi percorsi per le carriere, politiche salariali trasparenti che permettano ai migliori talenti di svilupparsi”.

Cristina Montagni