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Il DELITTO DI FEMMINICIDIO ENTRA NEL CODICE PENALE
Il 7 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro degli interni Matteo Piantedosi, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, introduce il delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

Il Consiglio dei Ministri, ha così approvato il 7 marzo scorso un disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il testo è un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro l’attuale e drammatico fenomeno sulle manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.
In tale scenario si inserisce una nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica e per la particolare struttura di reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo. Si prevede venga punito con questa pena “chiunque cagioni la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. In linea con tale intervento, le stesse circostanze di reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso e con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Il testo prevede inoltre:
- l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
- introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
- prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
- interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
- introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, il diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- estende nella fase dell’esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
- introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.
L’intervento – di particolare rilevanza – rientra nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e in sintonia con le linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
Cristina Montagni
