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Italia settima al mondo per migliori Università

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Il 10 giugno è stata prodotta l’analisi del QS World University Rankings che si basa su una ricerca che include le opinioni di oltre 100 mila docenti, accademici e ricercatori e di 51.649 manager e direttori delle risorse umane. Dalla prestigiosa pubblicazione emerge che le università italiane si posizionano nel ranking tra i migliori atenei del mondo e l’Italia si conferma un centro di assoluta eccellenza per gli studi avanzati e la qualità della didattica.

qswur-stat-itaLa 17^ edizione del QS World University Rankings che elenca le mille migliori università del globo, include 36 università italiane, due in più rispetto alla passata edizione. I nostri atenei migliorano il piazzamento e l’Italia è il settimo Paese più rappresentato al mondo nella classifica e il terzo in Europa, dopo Regno Unito e Germania. In più, gli atenei italiani migliorano il punteggio, come il Politecnico di Milano (137mo in classifica) che, salendo di dodici posizioni, si conferma per il sesto anno consecutivo la prima università italiana. Anche l’antica università di Bologna guadagna diciassette posizioni, saltando al 160mo posto, mentre la Sapienza di Roma guadagna trentadue posizioni, conquistando il 171mo posto. Una performance importante anche quella del Politecnico di Torino che avanza di quaranta posizioni e si classifica al 308mo posto. Globalmente, tredici atenei italiani salgono in classifica e quattro rappresentano delle new entry: la prima è l’università Vita-Salute San Raffaele, a seguire la Libera università di Bolzano, l’università della Calabria e l’università Politecnica delle Marche. In particolare, quella di Bologna è l’ateneo più apprezzato dalla comunità accademica internazionale, seguito dalla Sapienza. Il Politecnico di Milano è poi apprezzato dai recruiter internazionali mentre la Bicocca di Milano è la prima in Italia e 115esima al mondo per Citations per Faculty, indicatore che misura l’influenza della ricerca prodotta, seguita dall’università degli studi di Napoli Federico II. La Libera università di Bolzano ha, invece, il primato italiano per la proporzione di docenti internazionali e il Politecnico di Milano per la quota di studenti internazionali.

Cristina Montagni

App Immuni. Dal 2 giugno disponibile sugli store Apple e Google

 

infografia Immuni
Dal 2 giugno è possibile scaricare in tutta Italia l’App IMMUNI, disponibile gratuitamente negli store di Apple e Google per il tracciamento dei contatti (contact tracing).

 

Il supporto tecnologico si affianca alle iniziative messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19. L’applicazione è stata sviluppata nel rispetto della normativa italiana ed europea sulla tutela della privacy, e nasce dalla collaborazione tra presidenza del Consiglio dei ministri, ministro della salute e ministro per l’innovazione tecnologica.

L’applicazione non è scaricabile via e-mail o SMS e tutte le informazioni sul funzionamento del sistema sono disponibili sul sito immuni.italia.it. Grazie all’uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, il sistema non raccoglie dati sull’identità o la posizione dell’utente. Immuni riesce a determinare che un contatto fra due utenti è avvenuto, ma non chi siano i due utenti o dove si siano incontrati.

Come funziona

Gli utenti che decidono di scaricare l’applicazione contribuiscono a tutelare sé stessi e le persone che incontrano. L’applicazione permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio contagio e i servizi sanitari regionali attivare gradualmente gli avvisi sull’app. Nello specifico, l’utente entrato in contatto con persone risultate positive al tampone, verrà avvisato grazie ad una notifica che arriva direttamente sul cellulare dell’interessato e ciò consentirà di rivolgersi in tempi brevi al medico di medicina generale per avere le indicazioni sui passi da compiere.

IMMUNI app

Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, dietro consenso del soggetto stesso gli operatori sanitari inseriscono un codice nel sistema. A questo punto il sistema invia la notifica agli utenti con i quali il caso positivo è stato a stretto contatto.

Come configurarla

L’app richiede informazioni che riguardano soltanto la regione e la provincia dove si vive. L’app non raccoglie alcun dato che consentirebbe di risalire all’identità dell’utente, bensì codici alfanumerici. Non chiede e non è in grado di ottenere il nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail. L’impiego volontario dell’applicazione ha lo scopo di aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività.

La fase sperimentale

Dopo una prima fase sperimentare che partirà l’8 giugno nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, Immuni sarà operativa su tutto il territorio nazionale.

Cristina Montagni

Terzo rapporto Inail. Oltre 43mila le infezioni Covid di origine professionale

Infortuni Inail
Il terzo rapporto Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) pubblicato il 15 maggio, dimostra che i contagi da coronavirus di origine professionale tra fine febbraio e 15 maggio sono più di 43mila, 6 mila in più rispetto ai 37mila rispetto alla rilevazione del 4 maggio.
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I casi mortali sono stati 171 (+42) e la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale, tecnici della salute, dove tra le categorie più colpite spiccano i medici al primo posto. Le statistiche riportate hanno lo scopo di dare una conoscenza quantitativa e qualitativa del fenomeno in termini di denunce pervenute all’Istituto alla data del 15 maggio 2020 e saranno replicate con successivi aggiornamenti.

Denunce dei lavoratori suddivisi per genere ed età 

L’analisi statistica evidenzia che l’età media dei lavoratori che hanno contratto il virus, per entrambi i sessi, è di 47 anni, ma sale a 59 anni (58 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali. Nove decessi su 10, sono concentrati nelle fasce di età 50-64 anni (70,8%) e over 64 anni (19,3%). Il 71,7% dei lavoratori contagiati sono donne e il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali tanto che i decessi della popolazione maschile si attesta all’82,5% sul totale della rilevazione.

Casi per Genere - Infortuni Inail

Infortuni Covid Rapporto Inail

Distribuzione territoriale delle denunce nel settore della sanità e assistenza sociale

L’analisi territoriale conferma il primato negativo del Nord-Ovest, con oltre la metà delle denunce complessive (55,2%) e il 57,9% dei casi mortali. Tra le regioni, invece, più di un’infezione di origine professionale su tre (34,9%) e il 43,9% dei decessi sono avvenuti in Lombardia. Rispetto alle attività produttive, il settore della sanità e assistenza sociale, che raccoglie ospedali, case di cura e case di riposo, si registra il 72,8% delle denunce (e il 32,3% dei casi mortali), seguito da un 9,2% dell’amministrazione pubblica che comprende le attività degli organi legislativi ed esecutivi centrali e locali.

Rapporto Inail Covid Terzo Rapporto

L’analisi per professione dell’infortunato evidenzia come la metà dei decessi riguardi personale sanitario e socio-assistenziale. In dettaglio, le categorie dei tecnici della salute (il 70% sono infermieri) e dei medici sono quelle più colpite dai decessi, con il 15,5% dei casi codificati per entrambe, seguite da quelle degli operatori socio-sanitari (10,7%), dagli impiegati amministrativi con l’8,3% e degli operatori socio-assistenziali (6,0%).

Terzo rapporto infortuni Covid Inail

Cristina Montagni

Emergenza conciliazione per 3 milioni di mamme. L’affanno della fase 2

Più del 30% delle occupate lavoratrici con almeno un figlio piccolo (meno di 15 anni) avranno difficoltà a tornare al lavoro. Questa è la preoccupante fotografia che emerge per 3 milioni di mamme italiane scattata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

L’opera di Bansky contro il Covid-19Mamma al tempo del Covid -19

In un momento in cui la fase di rientro al lavoro si avvia verso il completamento, si acuiscono i disagi connessi alla doppia gestione “lavoro e famiglia”. Tre milioni di donne con almeno un figlio (con meno di 15 anni), il 30% delle occupate totali (9 mln 872 mila), che rappresentano il segmento più debole nei mesi futuri, sarà fortemente penalizzato dall’emergenza Covid-19.

Semplicemente tra turnazioni degli studenti, alternanza casa-scuola e formazione a distanza, le mamme italiane dovranno gestire una quotidianità estremamente complessa. Molte di loro potranno trovarsi di fronte al duplice dilemma se continuare a lavorare oppure no. Questo scenario emerge nel nuovo report presentato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “Mamme e lavoro al tempo dell’emergenza Covid-19”. Dallo studio infatti emerge che in questi due mesi di sospensioni e lockdown, le donne con figli hanno lavorato molto di più dei papà. Un fattore che si collega al differente livello di occupazione tra uomini e donne nei settori industriali e nei servizi essenziali, laddove la presenza femminile risulta più bassa nei primi e più alta nei secondi.

Alcuni risultati del report

Infografia Consulenti del Lavoro

 

Su 100 occupate con un figlio con meno di 15 anni, 74 hanno lavorato senza interruzioni (contro 66 uomini nella stessa condizione), il 12,5% ha ripreso il lavoro dallo scorso 4 maggio, mentre il 13,5% dovrebbe ritornare alla propria attività entro la fine del mese. Ma ciò non è affatto scontato perché potrebbero non riuscire più a gestire la conciliazione tra lavoro e impegni familiari. Lo smart working – vero boom lavorativo in questo periodo straordinario (mia intervista su Telelavoro al Prof Domenico De Masi) – potrebbe essere di aiuto, ma qui emerge un paradosso. Le figure professionali che hanno più accesso al lavoro agile sono quelle più qualificate e più retribuite, cioè coloro che potrebbero permettersi supporti e aiuti. Mentre quelle meno qualificate sarebbero costrette a recarsi in sede per lavorare e parallelamente accudire in prima persona i figli con meno di 15 anni: parliamo di 1mln 426 mila lavoratrici (il 49% delle mamme lavoratrici), di queste 710 mila percepiscono uno stipendio che non arriva a 1.000 euro al mese. Tutti gli interventi finalizzati a sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle mamme lavoratrici, bonus baby-sitting o congedi parentali straordinari, possono essere uno strumento utile in una prima fase d’emergenza, ma risulta difficile da strutturare nel lungo periodo, soprattutto in termini di costi. Alla fine della fase 1, a fronte di una richiesta ampia di congedi straordinari (al 28 aprile risultavano erogate 242 mila prestazioni secondo l’ultima rilevazione Inps) le domande di bonus baby-sitting sono state contenute (pari a 94 mila), anche a causa delle difficoltà di reperire in tempi brevi una persona adatta ad accudire i figli.

“È utile prorogare gli strumenti di sostegno emergenziali già previsti per le famiglie” ha detto Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “ma al contempo bisogna pensare ad interventi strutturali per rafforzare i servizi di assistenza per la cura dei figli. Solo così riusciremo a superare il gap italiano delle donne a lavoro che rischia di lasciare a casa molte lavoratrici mamme”. “A causa dell’emergenza sanitaria, ha concluso il presidente della fondazione “la conciliazione è fondamentale per permettere la piena partecipazione delle donne nel mondo del lavoro e in tutti i settori produttivi”. 

Mamme e lavoro al tempo del Covid

Cristina Montagni

L’ormone-sentinella? Il testosterone previene e cura il Covid-19 nel maschio

Uno studio dell’università Campus Bio-Medico di Roma e Sapienza università di Roma, pubblicato di recente nella rivista scientifica Metabolism, misurare l’ormone maschile può offrire utili informazioni per la prevenzione e il trattamento dell’infezione da coronavirus, sia nel caso lo si trovi ridotto sia nel caso in cui funzioni troppo.

Coronavirus

L’indagine ha dimostrato che il Covid-19 colpisce più gli uomini delle donne infatti si evidenzia che circa il 60% delle persone colpite dal virus è di sesso maschile e la risposta risiede in un particolare tipo di ormone: il testosterone.

Evidenze scientifiche dello studio

Paolo Pozzilli, professore di endocrinologia all’università Campus Bio-Medico di Roma ha spiegato che nell’ipotesi di lavoro è stato affrontato il problema del testosterone, l’ormone maschile per eccellenza, che può essere più basso o più alto con un ampio range di variazione nella popolazione maschile. “In particolare” dice Pozzilli “sappiamo che i livelli di testosterone diminuiscono con l’età: per cui i soggetti anziani, quelli più colpiti dal Coronavirus, sono anche quelli con un più basso livello di testosterone”.  Dall’analisi si evince anche che bassi livelli di testosterone possono causare una riduzione dell’attività dei muscoli respiratori, della loro forza complessiva e della capacità di esercizio, mentre la normale circolazione di questo ormone maschile mostra un effetto migliorativo della respirazione. Con testosterone basso nel sangue si osserva un aumento dei processi infiammatori che sono associati con un aggravamento della prognosi dell’infezione da Covid-19. “D’altro canto, un eccesso di attività androgenica potrebbe essere nociva” ha dichiarato Andrea Lenzi professore di endocrinologia della Sapienza “in quei soggetti in cui il testosterone funziona troppo, dove esiste cioè una differente capacità del suo recettore di trasmettere il proprio segnale. Proprio perché una delle proteine che serve al virus per entrare nelle cellule, denominata TMPRSS2, è molto sensibile agli androgeni, oggi vi è grande attenzione per l’azione dell’ormone maschile nei meccanismi d’ingresso del virus. Infatti, questa proteina, regolata dal testosterone e per questo già studiata nella patologia neoplastica della prostata, potrebbe in futuro diventare un possibile target terapeutico nei maschi affetti da infezione Covid-19”.

Cristina Montagni

70° anniversario della Dichiarazione Schuman – Festa dell’Europa

SchumanIl 9 maggio, il Parlamento europeo celebra il 70° anniversario della Dichiarazione Schuman con un programma trasmesso direttamente dall’Emiciclo di Bruxelles. 70 anni fa, Robert Schuman pronunciò la dichiarazione che gettò le basi dell’Unione europea. Ogni anno, il 9 maggio, ripensiamo ai valori fondanti del progetto europeo: pace e unità in Europa.

A causa delle attuali circostanze, l’evento annuale delle istituzioni europee si è trasformato in una giornata porte aperte virtuale. Sono stati organizzati una serie di eventi e mostre online intorno al tema della solidarietà e dell’azione dell’UE per affrontare la pandemia e le sue conseguenze economiche.
Tra i momenti salienti della giornata, ci sarà l’incontro tra il Presidente Sassoli e le organizzazioni che operano per la solidarietà in Europa. In un dibattito titolato “Il coraggio di agire: La lezione di Schuman a 70 anni di distanza”, il Presidente darà la parola ad una serie di organizzazioni che lavorano in prima linea per affrontare le conseguenze della crisi. Più tardi in mattinata, i due Vicepresidenti per la comunicazione, Othmar Karas e Katerina Barley, parteciperanno a un dibattito in diretta, aperto alle domande del pubblico, e saranno trasmesse le dichiarazioni video della maggior parte dei Presidenti dei gruppi politici. Diversi Presidenti di commissione risponderanno a domande sulla reazione dell’UE alla pandemia.

Robert Schuman

 

Jean Monnet, l’autore della dichiarazione Schuman, ha affermato che le persone non cambiano se non per necessità e che vedono la necessità soltanto in tempi di crisi. Ogni crisi rappresenta un’opportunità per compiere un passo in avanti. Analogamente, la crisi attuale accresce l’urgenza per l’Unione europea di avviare un processo volto a renderla più efficace, più democratica e più vicina ai cittadini.

 

L’evento sarà tradotto simultaneamente in 8 lingue.

Programma completo

Segui l’evento del Parlamento su Facebook per tutta la giornata

Da non perdere una mostra online con oggetti provenienti dall’archivio del Parlamento.

Servizio di ricerca del PE – Dichiarazione Schuman: 70 anni dopo (EN)

Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950

https://www.eprs.europarl.europa.eu/politicalhouses/it

Cristina Montagni

 

A BRACCIA APERTE. Iniziativa per gli orfani vittime di femminicidio

Con i bambini
L’Associazione Con i Bambini seleziona partenariati promossi da enti del Terzo settore per progettare interventi a sostegno degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. Le candidature potranno essere inviate online attraverso la piattaforma Chàiros su conibambini.org entro il 26 giugno 2020. La dotazione del bando messa a disposizione è 10 milioni di euro.

Con i Bambini

Finalità del progetto “A Braccia Aperte”

Si chiama “A braccia aperte” il settimo bando promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per sostenere interventi e partenariati qualificati a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. La quota messa a disposizione ammonta a 10 milioni di euro, e la selezione è in funzione della qualità dei progetti che saranno elaborati.

I partenariati selezionati dall’Associazione verranno selezionati attraverso un bando che avrà il compito di promuovere interventi di presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani divenuti orfani a seguito di crimini domestici. Gli interventi sono volti a sostenere anche le famiglie affidatarie e dei caregiver, ovvero chi si prende cura del minore nella gestione delle responsabilità affidategli e nell’accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze, alla creazione o al potenziamento della rete degli attori che, a vario titolo, si occupano di loro.

L’iniziativa punta ad offrire un supporto specializzato in seguito all’evento traumatico, garantendone il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa. Dopo aver individuato i partenariati, nella seconda fase i soggetti saranno chiamati a definire, mediante un lavoro di co-progettazione coordinato da Con i Bambini, un piano operativo degli interventi.

Una realtà fatta di numeri e di questioni legali

La realtà dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di crimini domestici prevalentemente di genere femminile, è tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono stime ufficiali sull’effettivo numero di casi. Nei casi di femminicidio, perdono la madre in modo atroce (l’assassino 8 volte su 10 è il loro padre) e perdono anche la figura paterna. Gli studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa già delicata situazione si sommano le questioni giuridiche e gli aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore e la designazione del tutore.

Ad oggi la mancanza di dati esaustivi sul fenomeno non permette di quantificare adeguatamente i casi di orfani di crimini domestici né di definirne la diffusione territoriale, per cui una rilevazione puntuale in fase di co-progettazione sarà propedeutica a qualsiasi intervento insieme ad un’azione di formazione rivolta a tutti gli operatori socio sanitari, che sarà coordinata da Con i Bambini.

Chi può partecipare al bando

Il soggetto deve essere un ente di Terzo settore, appartenere al partenariato, oltre al mondo non profit e della scuola, anche quello delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e il mondo delle imprese. Gli interessati potranno candidarsi on line tramite la piattaforma Chàiros su conibambini.org entro il 26 giugno 2020. Considerate le difficoltà della progettazione dovute alla necessità di mantenere le distanze sociali, Con i Bambini ha deciso di allungare i tempi di pubblicazione del bando e di prevedere, laddove necessario, proroghe alle scadenze già fissate.

Cristina Montagni

Proposta di legge per contrastare la disparità salariale. Intervista alla parlamentare Tiziana Ciprini

Nel 2018 come prima firmataria parlamentare del Movimento 5Stelle la deputata Tiziana Ciprini ha presentato la proposta di legge C.522 per denunciare il regresso nella parità di genere, favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e superare il divario retributivo. Durante l’incontro ho affrontato alcuni temi urgenti che non possono essere più rimandati e che di fatto penalizzano la donna lavoratrice.

Ciprini

Quali sono le finalità del provvedimento di legge C.522?

La proposta di legge si muove secondo due direttrici: la prima prevede una serie di misure per contrastare ex ante e a monte il gap retributivo di genere, attraverso misure premiali per le aziende che rimuovono le discriminazioni nonché norme per il contrasto alla scarsa trasparenza delle retribuzioni che finisce per contribuire alla discriminazione retributiva a danno delle donne (secondo Eurobarometro fra i cittadini europei 1/3 non conosce il salario dei propri colleghi e quasi 2/3 sono favorevoli alla divulgazione interna dei salari medi per sesso e tipologia professionale da parte del proprio datore di lavoro); la seconda prevede una serie di misure per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per realizzare pienamente la conciliazione tra i tempi vita/lavoro, anche al fine di ridurre l’effetto “penalizzante” delle cure familiari che spesso gravano sulla donna lavoratrice.

Secondo il Global Gender Gap Report 2020, l’Italia è scesa dal 70° al 76° posto mondiale nella classifica dei Paesi che attuano la parità salariale. Una donna italiana guadagna in media circa 17.900 euro l’anno rispetto ai 31.600 maschili e a fronte di molte più ore lavorate, perché viene pagata proporzionalmente meno e fa molto più lavoro non retribuito di un uomo (lavori domestici, cura dei figli, ecc.). Ma è evidente che il problema delle differenze di genere è un problema “globale”.

In Europa, da tempo, il gender gap è nel mirino delle istituzioni UE: il Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere, col compito di aiutare le istituzioni europee e gli Stati membri a integrare il principio di uguaglianza nelle loro politiche e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso. Sempre nel 2006 viene emanata la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che stabilisce l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Il problema del gap retributivo di genere non solo rappresenta una delle maggiori iniquità sociali ma molti studi evidenziano che la crescita del tasso di occupazione femminile può rappresentare un forte stimolo alla crescita del PIL. Inoltre, dalla ricerca previsionale «Lavoro 2025 – il futuro dell’occupazione e della disoccupazione», condotta dal sociologo del lavoro Domenico De Masi, è emerso che quello della donna sarà un ruolo chiave in un mondo del lavoro che cambia, sempre più legato a un’economia dei beni relazionali e ai lavori creativi. Le donne potranno apportare il loro valore aggiunto se riusciranno a valorizzare le proprie differenze, le proprie caratteristiche fondamentali, come la determinazione nel perseguire il bene comune, la motivazione a cambiare le cose, l’attitudine ai valori sociali e un atteggiamento più prudente rispetto ai rischi.

È possibile attuare misure all’interno dell’azienda per contrastare ex ante e a monte il gap retributivo di genere? Ci sono strumenti specifici per rimuovere queste discriminazioni?

Attualmente il decreto legislativo 198/2006, il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, all’articolo 46 prescrive alle aziende con più di 100 dipendenti di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti alle pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione. Ma oggi non esiste un modo per sapere quali aziende abbiano redatto il rapporto e quali no, quali siano state sanzionate, né i dipendenti delle aziende hanno modo di accedervi per verificare eventuali discriminazioni.

Con la mia proposta di legge, che si ispira ad altre normative in vigore nei paesi europei, prevedo l’introduzione dell’attività di reporting sulla situazione salariale del personale maschile e femminile anche per le imprese sotto i cento dipendenti, e l’adozione di un piano di azioni per la parità salariale con la possibilità per le imprese di ottenere una sorta di «certificazione di pari opportunità di lavoro». Infatti, secondo uno studio condotto dall’Harvard Business Review, il primo studio empirico sull’impatto della trasparenza salariale obbligatoria, è emerso che già la trasparente comunicazione delle disparità retributive di genere riduce di fatto il divario stesso e spinge le aziende a rimuovere “volontariamente” le disparità rilevate.

Sicuramente l’attuale rapporto biennale sulla parità va ripensato perché obsoleto e complesso. Inoltre, va evitata ogni finalità ispettiva e punitiva nell’attività di reporting, per far sì che anche le piccole e medie imprese (che costituiscono la maggior parte del nostro tessuto produttivo) possano percepire la novella legislativa come opportunità e non come ulteriore aggravio burocratico. A mio avviso un’impostazione promozionale della legge è fondamentale per la buona riuscita della stessa.

CipriniSecondo lei quale strada è percorribile per realizzare la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro?

È importante agire su più leve. Innanzitutto, potenziare la “rete” delle politiche pubbliche di sostegno alla famiglia (con interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per realizzare, ad esempio, asili nido pubblici accessibili a tutti) e poi valorizzare anche la misure di welfare aziendale in tema di organizzazione dei tempi di lavoro e familiare (es. asili aziendali). La leva pubblica però è prioritaria per agire in un’ottica universalistica ed evitare di polarizzare troppo i beneficiari dei servizi (ad es. lavoratori di serie a che hanno gli asili aziendali e lavoratori di serie b che non li hanno). Ricordo che la recente legge di bilancio per il 2020 (n.190/2019) ha già previsto l’istituzione del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. È altrettanto importante rafforzare le misure che portano alla condivisione della responsabilità di cura della famiglia e dei figli in capo ad entrambi i genitori affinché la cura dei figli non “pesi” solo ed esclusivamente sulla madre lavoratrice, la quale spesso è costretta a lasciare il lavoro dopo la nascita del figlio. In tal senso va molto bene la norma introdotta in legge di Bilancio per il 2020 che proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020.

La proposta di legge introduce la nozione di discriminazione diretta e indiretta. A quali fattispecie si riferisce e quali sono gli status di svantaggio che condizionano lo sviluppo della carriera di una donna rispetto agli altri lavoratori?

Nella PdL si prevede l’introduzione nel Codice delle Pari Opportunità, tra le discriminazioni indirette, anche gli atti di natura organizzativa e oraria che possono mettere in condizione di svantaggio la lavoratrice o ne limitino, nei fatti, lo sviluppo di carriera. Un sotto-inquadramento della lavoratrice, a parità di lavoro effettivamente svolto, un mancato avanzamento di livello possono condurre a discriminazioni salariali «occulte». Determinate politiche salariali e di organizzazione dei tempi di lavoro, che permettano di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, contribuiscono alle diseguaglianze di retribuzione nelle aziende. Si pensi alla “prassi” di fissare riunioni “importanti” nel tardo pomeriggio che non permettono alla donna lavoratrice di parteciparvi ovvero modalità di organizzazione dei tempi di lavoro che possono portare ad un mancato avanzamento di livello o comunque ad una limitazione dello sviluppo di carriera per la donna impegnata anche nella cura dei figli e della famiglia. In tal senso anche l’attribuzione a determinati soggetti di fringe benefits complementari alla retribuzione principale può essere utilizzata con l’effetto di discriminare sotto il profilo retributivo e limitare la carriera lavorativa della donna.

Nelle imprese private e nella pubblica amministrazione sono previsti piani di azione e strumenti obbligatori per superare il divario retributivo di genere e in che misura?

Le imprese e le amministrazioni pubbliche, con cadenza annuale e su richiesta, svolgono un programma di audit interno (come prevede anche la legislazione spagnola e austriaca) e comunicano ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice una serie di informazioni e di dati in forma chiara e trasparente sulla composizione e sulla struttura dei redditi, sulle mansioni, sui meccanismi e sulle modalità di erogazione dei bonus, dei trattamenti accessori e di altre erogazioni previste a favore dei dipendenti, nonché le differenze tra i salari di partenza degli uomini e delle donne. Le imprese sono chiamate ad attuare un piano di azioni, condiviso dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, che ne valutano i contenuti, volto a colmare il divario retributivo e le disparità di trattamento. Si tratta di contrastare la scarsa trasparenza delle retribuzioni, che finisce per contribuire alla discriminazione retributiva a danno delle donne, nella misura in cui rende meno evidente e quindi aggredibile il fenomeno. Tale sistema è accompagnato da misure premiali di tipo fiscale a favore delle imprese che adottano efficaci piani di azione.

Aziende che hanno posto in atto i piani di azione viene riconosciuta una certificazione particolare? Quali vantaggi ci sono per le imprese e come si concretizzano?

Le imprese che hanno attuato il piano di azioni possono ottenere la certificazione di «Impresa per le pari opportunità nel lavoro», una sorta di bollino rosa. La certificazione è rilasciata dal Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Tale sistema è accompagnato da misure premiali di tipo fiscale a favore delle imprese che adottano efficaci piani di azione, come detrazioni d’imposta per le spese documentate per l’acquisto di beni strumentali e dispositivi tecnologici.

CipriniIn che consiste l’introduzione del curriculum anonimo?

All’art 3 della mia proposta di legge propongo di introdurre in Italia la sperimentazione del curriculum vitae anonimo, ovvero un curriculum cieco che ometta informazioni personali come il nome e cognome, sesso, età, fotografia, e qualsiasi altra informazione che potrebbe dare luogo a qualsiasi pregiudizio discriminatorio in un processo di reclutamento e selezione del personale. Lo scopo è quello di far valere nel mercato del lavoro italiano le competenze e le skills, attraverso la sola espressione del profilo professionale del candidato, della sua formazione, esperienze lavorative, conoscenze, capacità e attitudini professionali, a garanzia di un’effettiva parità nei processi di selezione e assunzione. La discriminazione sul lavoro non solo è ingiusta, ma anche dannosa: se un’azienda non assume i talenti migliori per qualche pregiudizio sul loro aspetto, orientamento sessuale, religione o genere, avvantaggia i concorrenti. Quante donne si sono trovate di fronte a futuribili datori di lavoro più interessati ad approfondire i loro obiettivi riproduttivi e familiari rispetto alle loro competenze? Quanti uomini e quante donne, over 40 e over 50, si sono visti rifiutare un posto di lavoro perché “troppo vecchi”, nonostante avessero competenze adeguate al posto da ricoprire? Quanti giovani e meno giovani si sono visti scavalcare dai “figli di”? Quanti giovani e meno giovani, donne e uomini, si sono visti discriminare nell’accesso a un posto di lavoro per una qualche caratteristica personale? Illuminante è uno studio condotto dagli economisti Patacchini, Boeri e Peri. Secondo quanto riportato dal Sole24Ore del 10 dicembre 2019, in un esperimento condotto a Milano e Roma, gli studiosi hanno trovato che se un candidato a un posto di lavoro suggeriva preferenze omosessuali nel proprio curriculum – per esempio attraverso periodi di tirocinio in associazioni come “Arcilesbica Roma” oppure “Centro di Iniziativa Gay-Arcigay” – aveva circa il 30% di probabilità in meno di essere richiamato per un colloquio. Questo valeva in effetti soltanto per i candidati maschi omosessuali, mentre non sono risultati svantaggi particolari di questo genere per le donne omosessuali. Gli autori sono arrivati a questo risultato inviando a potenziali datori di lavoro migliaia di curriculum appositamente progettati, in cui erano presenti certe caratteristiche relative a età, titolo di studio, orientamento sessuale e aspetto fisico, in modo da poter stabilire in seguito se qualcuno di questi elementi rendeva più o meno probabile un colloquio successivo. La sperimentazione del curriculum anonimo è già stata intrapresa in altri Paesi in Europa, ad esempio da Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Svezia. In Germania l’Agenzia federale antidiscriminazione ha lanciato un progetto pilota per promuovere e diffondere nel settore pubblico e privato la procedura di reclutamento anonima. In Francia la disciplina del “curriculum anonimo” è prevista per le imprese con più di 50 dipendenti a garanzia delle pari opportunità.

Come viene disciplinato l’istituto del congedo parentale e del diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si prevedono parametri o percentuali retributive per il calcolo dell’indennità del congedo?

L’articolo 4 prevede l’innalzamento dell’indennità del congedo parentale dal 30 per cento all’80 per cento della retribuzione.

Cosa prevede l’istituto delle ferie solidali. Tutti i lavoratori ne possono usufruire?

La PdL introduce le ferie solidali, finalizzate a migliorare la gestione dell’orario di lavoro e la compatibilità tra gli impegni di lavoro e le esigenze di cura di familiari con patologie gravi. In realtà esistono già dei casi ed esempi virtuosi di “ferie solidali” attivate dai lavoratori alcune aziende. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell’orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, i lavoratori dipendenti possono cedere, in tutto o in parte, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo di lavoro ad altri lavoratori in presenza di patologie gravi proprie, dei figli, del coniuge, del convivente di fatto o della persona legata da un’unione civile, qualora tali lavoratori si siano avvalsi di tutti i permessi loro spettanti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Lo svolgimento della prestazione lavorativa è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell’organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La norma prevede bonus o detrazioni fiscali a sostegno della famiglia per la nascita e la crescita dei figli?

Sono previsti sgravi contributivi triennali per le imprese che non licenziano le dipendenti diventate mamme nel corso della loro carriera professionale e un premio retributivo da 150 mensili per 3 anni dalla fine della maternità per quelle donne che decidono di non lasciare il posto di lavoro dopo la nascita o l’adozione del figlio. Si prevede inoltre l’innalzamento delle indennità di maternità dall’80 al 100 per cento.

Le categorie con bassi redditi, terza età, famiglie che hanno a carico persone anziane e ammalate che necessitano di assistenza domiciliare, sono previste agevolazioni fiscali? Se sì a quali fasce di reddito si applicano?

All’art 6 Si prevedono agevolazioni per l’acquisto di prodotti di prima necessità per l’infanzia e la terza età. In particolare, si riduce al 4 per cento l’IVA per l’acquisto di prodotti neonatali e per l’infanzia nonché per l’acquisto di prodotti, dispositivi e protesi per il miglioramento delle condizioni di vita e per il benessere della terza età. È innalzato anche l’importo detraibile per l’assunzione di collaboratrici domestiche e di badanti.

È possibile disciplinare l’erogazione dei servizi socio-assistenziali per la prima infanzia all’interno dell’azienda?

Si prevedono agevolazioni per la creazione di asili nido aziendali con una detrazione del 36% per opere e progetti messi in atto da aziende con almeno 15 dipendenti.

Per consentire alle donne di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, quali condizioni servono per valorizzare ai fini contributivi i periodi di maternità e assistenza?

Si prevedono contributi figurativi dei periodi di maternità e assistenza o cura di familiari vengano considerati doppi ai fini pensionistici: 1 mese di congedo è pari a 2 mesi di contribuzione figurativa e a 2 mesi anagrafici utile per il pensionamento. L’intervento è volto a ridurre il periodo di lavoro effettivo (per anzianità e per contributi) che grava sulle donne.

La legge di bilancio 2020 ha esteso alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti per la pensione la possibilità di ricorrere al regime opzione donna. Quali sono i requisiti e a quali lavoratrici si applica?

Il comma 476 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come previsto dalla precedente normativa.

Nel dettaglio – modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 – si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all’aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l’uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell’importo della pensione.

In che consiste il contributo unificato in riferimento alle controversie in materia di violazione dei divieti di discriminazione?

L’art. 11 della PdL in discussione esenta dal pagamento del contributo unificato (i vecchi “bolli” e altre spese sul processo) i processi per le controversie in materia di violazione dei divieti di discriminazione di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11/04/2006, n. 19811 aprile 2006, n. 198). La disposizione introduce quindi nel TU spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) – due nuove ipotesi di esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato dei processi:

  • per le controversie promosse dai soggetti che si ritengono oggetto di un comportamento discriminatorio nei rapporti di lavoro;
  • per le controversie nelle ipotesi di discriminazione collettiva nei rapporti di lavoro promosse dalle consigliere o dai consiglieri di parità locali o nazionale.

È una misura importante per “agevolare” il contrasto alle discriminazioni nei rapporti di lavoro. L’articolo 36 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) prevede che chi intende agire in giudizio per opporsi ad ogni comportamento discriminatorio posto in essere possa ricorrere, avanti al Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, sia direttamente che delegando il Consigliere di parità, per la tutela dei propri diritti. Le azioni individuali possono esser precedute dalle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, oppure ex art. 410 c.p.c. (con facoltà di assistenza, in quest’ultimo caso, dei Consiglieri di parità). L’art. 36, comma 2, prevede che “le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima”. La norma introduce un’ipotesi di sostituzione processuale, che presuppone la delega della persona interessata e stabilisce poi la possibilità, per il Consigliere di parità, di intervenire nei giudizi promossi in via autonoma dalla medesima persona. L’art. 37 riguarda invece le ipotesi di discriminazioni collettive e stabilisce che i Consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il Consigliere di parità nazionale, qualora “rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo…anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni”, possono, dopo l’eventuale esperimento di un tentativo di conciliazione (comma 1), proporre ricorso al Giudice del lavoro o al Tribunale Amministrativo Regionale (comma 2), eventualmente anche in via d’urgenza (comma 4).

Cristina Montagni